Sentenza 1/1967 (ECLI:IT:COST:1967:1)
Massima numero 4478
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  17/01/1967;  Decisione del  17/01/1967
Deposito del 21/01/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4476  4477


Titolo
SENT. 1/67 C. CORTE DEI CONTI - T.U. 12 LUGLIO 1934, N. 1214, ART. 7, COMMI PRIMO, SECONDO E TERZO - FACOLTA' DEL GOVERNO DI RICOPRIRE "I POSTI DI CONSIGLIERE DI SPETTANZA AD ESTRANEI ALLA CORTE" - PREGIUDIZIO DELL'INDIPENDENZA, OLTRE CHE DEI SINGOLI MEMBRI, ANCHE DELL'INTERO ISTITUTO - ESCLUSIONE - RILEVANZA DEI MODI DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI, NON DI QUELLI DI NOMINA - CONSIGLIERI DI NOMINA GOVERNATIVA - TENDENZIALE PREVALENZA NUMERICA - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 100, ULTIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 del T.U. N. 1214 del 1934, che riconosce al Governo la facolta' di nominare estranei alla Corte all'ufficio di consigliere della Corte dei conti, in riferimento all'art. 100, secondo comma, della Costituzione, in quanto detta facolta' non compromette ne' l'indipendenza dei singoli consiglieri della Corte, ne' quella dell'istituto. Sotto il primo profilo in quanto i modi nei quali la nomina avviene riguardano l'atto di nomina ed esauriscono in questo ogni loro effetto; una volta che la nomina sia avvenuta cessa ogni vincolo che eventualmente sussista tra il Governo che nomina e la persona che viene nominata, a null'altro tenuta se non all'osservanza della legge e subentra la garanzia disposta dall'art. 8 t.u. cit., che non si puo' davvero affermare perda di efficacia per le particolarita' dell'atto di nomina che necessariamente la precede. Sotto il secondo profilo anche a non voler accogliere la tesi semplicistica, giusta la quale l'indipendenza del "corpo" sia una sola cosa con l'indipendenza dei suoi membri, e' evidente che l'indipendenza dell'istituto deve ricercarsi nei modi in cui esso svolge le sue funzioni, non gia' in quelli coi quali si prevede a regolare la nomina dei suoi membri.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 100

Altri parametri e norme interposte