Sentenza 2/1967 (ECLI:IT:COST:1967:2)
Massima numero 4479
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
17/01/1967; Decisione del
17/01/1967
Deposito del 21/01/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 2/67 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - STATO CONTRO REGIONE SICILIANA - RICORSO DELLO STATO CONTRO LA CIRCOLARE 26 OTTOBRE 1964, N. 25800 DELL'ASSESSORE PER LE FINANZE DELLA REGIONE CONCERNENTE IL VERSAMENTO DELL'ADDIZIONALE DI CUI ALLA LEGGE 10 DICEMBRE 1961, N. 1346 - ECCEZIONE DI ACQUIESCENZA - ESCLUSIONE.
SENT. 2/67 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - STATO CONTRO REGIONE SICILIANA - RICORSO DELLO STATO CONTRO LA CIRCOLARE 26 OTTOBRE 1964, N. 25800 DELL'ASSESSORE PER LE FINANZE DELLA REGIONE CONCERNENTE IL VERSAMENTO DELL'ADDIZIONALE DI CUI ALLA LEGGE 10 DICEMBRE 1961, N. 1346 - ECCEZIONE DI ACQUIESCENZA - ESCLUSIONE.
Testo
Non e' fondata l'eccezione di inamissibilita' per acquiescenza del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri per conflitto di attribuzione relativo alla circolare 26 ottobre 1964, n. 25800 dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana concernente il versamento nella Cassa della Regione dell'addizionale prevista dalla legge 10 dicembre 1961, n. 1346, eccezione basata sull'omessa impugnazione delle precedenti note dell'Assessore al bilancio 23 maggio 1962, n. 42900 e 9 giugno 1962, n. 42942 nonche' della legge regionale 17 settembre1964, n. 17 di approvazione del bilancio regionale del semestre 1 luglio-31 dicembre 1964, contenente il capitolo n. 87 relativo al provento di detta addizionale. Le note richiamate, infatti, non solo non risultano mai notificate all'organo legittimato a proporre eventuale ricorso, e cioe' al Presidente del Consiglio dei Ministri, ma sono state emesse quando gia' la Corte era stata investita della questione della spettanza dell'addizionale. questione che non e' stata esaminata nel merito perche' nelle more del giudizio il provvedimento impugnato fu revocato: cfr. sentenza 115 del 1963. Ne' la mancata impugnativa della legge regionale di bilancio n. 17 del 1964, puo' importare preclusione per lo Stato di difendere in questa sede le sue posizioni giuridiche non essendo tale impugnativa necessaria perche' l'iscrizione in bilancio di un capitolo - per altro per memoria - e' fatto di per se non produttivo di alcun effetto sostanziale e non comporta nessuna modificazione dell'ordinamento giuridico.
Non e' fondata l'eccezione di inamissibilita' per acquiescenza del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri per conflitto di attribuzione relativo alla circolare 26 ottobre 1964, n. 25800 dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana concernente il versamento nella Cassa della Regione dell'addizionale prevista dalla legge 10 dicembre 1961, n. 1346, eccezione basata sull'omessa impugnazione delle precedenti note dell'Assessore al bilancio 23 maggio 1962, n. 42900 e 9 giugno 1962, n. 42942 nonche' della legge regionale 17 settembre1964, n. 17 di approvazione del bilancio regionale del semestre 1 luglio-31 dicembre 1964, contenente il capitolo n. 87 relativo al provento di detta addizionale. Le note richiamate, infatti, non solo non risultano mai notificate all'organo legittimato a proporre eventuale ricorso, e cioe' al Presidente del Consiglio dei Ministri, ma sono state emesse quando gia' la Corte era stata investita della questione della spettanza dell'addizionale. questione che non e' stata esaminata nel merito perche' nelle more del giudizio il provvedimento impugnato fu revocato: cfr. sentenza 115 del 1963. Ne' la mancata impugnativa della legge regionale di bilancio n. 17 del 1964, puo' importare preclusione per lo Stato di difendere in questa sede le sue posizioni giuridiche non essendo tale impugnativa necessaria perche' l'iscrizione in bilancio di un capitolo - per altro per memoria - e' fatto di per se non produttivo di alcun effetto sostanziale e non comporta nessuna modificazione dell'ordinamento giuridico.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte