Sentenza 2/1967 (ECLI:IT:COST:1967:2)
Massima numero 4480
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
17/01/1967; Decisione del
17/01/1967
Deposito del 21/01/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 2/67 B. REGIONE SICILIANA - TRIBUTI - D.P.R. N. 1074 DEL 1965 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.
SENT. 2/67 B. REGIONE SICILIANA - TRIBUTI - D.P.R. N. 1074 DEL 1965 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.
Testo
Il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, non ha carattere integrativo ed interpretativo e, pertanto, le sue norme non hanno efficacia retroattiva: per espressa disposizione dello stesso decreto (art. 11) esso "entra in vigore dalla data di inizio dell'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione" (1 gennaio 1966) e solo " da tale data cessa di avere effetto l'art. 2 del D.L. 12 aprile 1948, n. 507".
Il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, non ha carattere integrativo ed interpretativo e, pertanto, le sue norme non hanno efficacia retroattiva: per espressa disposizione dello stesso decreto (art. 11) esso "entra in vigore dalla data di inizio dell'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione" (1 gennaio 1966) e solo " da tale data cessa di avere effetto l'art. 2 del D.L. 12 aprile 1948, n. 507".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte