Sentenza 2/1967 (ECLI:IT:COST:1967:2)
Massima numero 4481
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
17/01/1967; Decisione del
17/01/1967
Deposito del 21/01/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 2/67 C. IMPOSTE . ADDIZIONALE DELLA LEGGE N. 1346 DEL 1961 - SPETTANZA ALL'ERARIO DELLO STATO DEL PROVENTO DI TALE ADDIZIONALE CHE HA CARATTERE DI ENTRATA ERARIALE NUOVA RISPETTO A QUELLE ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REG. SIC. PER L'ESERCIZIO 1947-48.
SENT. 2/67 C. IMPOSTE . ADDIZIONALE DELLA LEGGE N. 1346 DEL 1961 - SPETTANZA ALL'ERARIO DELLO STATO DEL PROVENTO DI TALE ADDIZIONALE CHE HA CARATTERE DI ENTRATA ERARIALE NUOVA RISPETTO A QUELLE ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REG. SIC. PER L'ESERCIZIO 1947-48.
Testo
Dall'esame della legge 10 dicembre 1961, n. 1346 si deduce la precisa volonta' del legislatore in ordine all'appartenenza allo Stato del maggior provento che si voleva realizzare. Il titolo della legge parla, infatti, di "aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con il R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145 e successive modificazioni" e l'art. 4 specifica che "il maggior provento derivante dall'applicazione della presente legge e' riservato all'Erario". Ne' vale in contrario osservare che il termine "Erario" puo' ben essere riferito alla Regione poiche', come si ricava dai lavori preparatori relativi alla legge, detto termine e' stato inequivocabilmente usato per designare il tesoro dello Stato. E neppure vale osservare che la legge in esame non ha voluto istituire un nuovo tributo, ma ha solo inteso maggiorare le aliquote di tributi preesistenti gia' appartenenti alla Regione, in quanto l'aumento di una addizionale e' cosa diversa dalla maggiorazione delle aliquote dei tributi nei quali viene applicata ed in ogni caso la addizionale del 1961 non puo' considerarsi un aumento puro e semplice di quella istituita col D.L. 30 novembre 1937, n. 2145, date le profonde diversita' di scopo e di destinazione delle due addizionali. Il provento dell'addizionale del 1961 si presenta, quindi, come una entrata tributaria erariale nuova rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1947-48 e come tale non spetta alla Sicilia in virtu' della disciplina provvisoria di cui al D.L. 12 aprile 1948, n. 507.
Dall'esame della legge 10 dicembre 1961, n. 1346 si deduce la precisa volonta' del legislatore in ordine all'appartenenza allo Stato del maggior provento che si voleva realizzare. Il titolo della legge parla, infatti, di "aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con il R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145 e successive modificazioni" e l'art. 4 specifica che "il maggior provento derivante dall'applicazione della presente legge e' riservato all'Erario". Ne' vale in contrario osservare che il termine "Erario" puo' ben essere riferito alla Regione poiche', come si ricava dai lavori preparatori relativi alla legge, detto termine e' stato inequivocabilmente usato per designare il tesoro dello Stato. E neppure vale osservare che la legge in esame non ha voluto istituire un nuovo tributo, ma ha solo inteso maggiorare le aliquote di tributi preesistenti gia' appartenenti alla Regione, in quanto l'aumento di una addizionale e' cosa diversa dalla maggiorazione delle aliquote dei tributi nei quali viene applicata ed in ogni caso la addizionale del 1961 non puo' considerarsi un aumento puro e semplice di quella istituita col D.L. 30 novembre 1937, n. 2145, date le profonde diversita' di scopo e di destinazione delle due addizionali. Il provento dell'addizionale del 1961 si presenta, quindi, come una entrata tributaria erariale nuova rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1947-48 e come tale non spetta alla Sicilia in virtu' della disciplina provvisoria di cui al D.L. 12 aprile 1948, n. 507.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte