Sentenza 2/1967 (ECLI:IT:COST:1967:2)
Massima numero 4482
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
17/01/1967; Decisione del
17/01/1967
Deposito del 21/01/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 2/67 D. ADDIZIONALE EX LEGGE N. 1346 DEL 1961 - CIRCOLARE ASSESSORE FIN. REG. SIC. N. 25800 DEL 26 OTTOBRE 1964 - ATTRIBUZIONE ALLE CASSE REGIONALI DEL PROVENTO DELL'ADDIZIONALE - ILLEGITTIMITA' PER INVASIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONE DELLO STATO.
SENT. 2/67 D. ADDIZIONALE EX LEGGE N. 1346 DEL 1961 - CIRCOLARE ASSESSORE FIN. REG. SIC. N. 25800 DEL 26 OTTOBRE 1964 - ATTRIBUZIONE ALLE CASSE REGIONALI DEL PROVENTO DELL'ADDIZIONALE - ILLEGITTIMITA' PER INVASIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONE DELLO STATO.
Testo
E' illegittima la circolare 26 ottobre 1964, n. 25800 con la quale l'Assessore per le finanze della Regione siciliana disponeva che il provento derivante dall'addizionale di cui alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346 fosse versato, eccezione fatta per la parte relativa alla imposta sulle societa', nelle casse regionali. La Regione attribuendosi tale provento espressamente riservato dalla legge all'Erario dello Stato, ha alterato unilateralmente i termini dei rapporti allora vigenti fra la finanza statale e la finanza regionale, violando le disposizioni contenute negli artt. 36 dello Statuto e 2 del D.L. n. 507 del 1948 che delimitavano la sua competenza alle sole entrate tributarie tassativamente indicate nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1947-48.
E' illegittima la circolare 26 ottobre 1964, n. 25800 con la quale l'Assessore per le finanze della Regione siciliana disponeva che il provento derivante dall'addizionale di cui alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346 fosse versato, eccezione fatta per la parte relativa alla imposta sulle societa', nelle casse regionali. La Regione attribuendosi tale provento espressamente riservato dalla legge all'Erario dello Stato, ha alterato unilateralmente i termini dei rapporti allora vigenti fra la finanza statale e la finanza regionale, violando le disposizioni contenute negli artt. 36 dello Statuto e 2 del D.L. n. 507 del 1948 che delimitavano la sua competenza alle sole entrate tributarie tassativamente indicate nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1947-48.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte