Sentenza 2/1967 (ECLI:IT:COST:1967:2)
Massima numero 4483
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
17/01/1967; Decisione del
17/01/1967
Deposito del 21/01/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 2/67 E. REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DEI RAPPORTI FINANZIARI TRA STATO E REGIONE - D.L. N. 507 DEL 1948 - SUSSISTENZA DEL POTERE DELLO STATO DI MODIFICARE TALE ORDINAMENTO TRIBUTARIO E DI IMPORRE NUOVI TRIBUTI.
SENT. 2/67 E. REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DEI RAPPORTI FINANZIARI TRA STATO E REGIONE - D.L. N. 507 DEL 1948 - SUSSISTENZA DEL POTERE DELLO STATO DI MODIFICARE TALE ORDINAMENTO TRIBUTARIO E DI IMPORRE NUOVI TRIBUTI.
Testo
In vigenza del regime provvisorio di cui al D.L. 12 aprile 1948, n. 507 riguardante i rapporti finanziari tra Stato e Regione siciliana, lo Stato ha conservato il potere di modificare l'ordinamento tributario e di imporre nuovi tributi anche nel territorio della Sicilia, riservandone a se il gettito. Cfr.: 52/57; 5/58.
In vigenza del regime provvisorio di cui al D.L. 12 aprile 1948, n. 507 riguardante i rapporti finanziari tra Stato e Regione siciliana, lo Stato ha conservato il potere di modificare l'ordinamento tributario e di imporre nuovi tributi anche nel territorio della Sicilia, riservandone a se il gettito. Cfr.: 52/57; 5/58.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte