Sentenza 2/1967 (ECLI:IT:COST:1967:2)
Massima numero 4485
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
17/01/1967; Decisione del
17/01/1967
Deposito del 21/01/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 2/67 G. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE SICILIANA - ADDIZIONALE LEGGE N. 1346 DEL 1961 - SPETTANZA DEL PROVENTO ALL'ERARIO DELLO STATO E NON DELLA REGIONE - CONSEGUENTE COMPETENZA DEL MINISTRO DELLE FINANZE E NON DELL'ASSESSORE REGIONALE DELLA POTESTA' DI DECIDERE I RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI INTENDENTIZI AFFERMANTI L'OBBLIGO DI VERSARE ALLO STATO I PROVENTI DELL'ADDIZIONALE - ANNULLAMENTO DI DECRETI DELL'ASSESSORE CHE HANNO ANNULLATO I PREDETTI PROVVEDIMENTI INTENDENTIZI.
SENT. 2/67 G. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE SICILIANA - ADDIZIONALE LEGGE N. 1346 DEL 1961 - SPETTANZA DEL PROVENTO ALL'ERARIO DELLO STATO E NON DELLA REGIONE - CONSEGUENTE COMPETENZA DEL MINISTRO DELLE FINANZE E NON DELL'ASSESSORE REGIONALE DELLA POTESTA' DI DECIDERE I RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI INTENDENTIZI AFFERMANTI L'OBBLIGO DI VERSARE ALLO STATO I PROVENTI DELL'ADDIZIONALE - ANNULLAMENTO DI DECRETI DELL'ASSESSORE CHE HANNO ANNULLATO I PREDETTI PROVVEDIMENTI INTENDENTIZI.
Testo
Spetta allo Stato l'aumento dell'addizionale di cui alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346, e spetta, quindi, al Ministro delle finanze, e non all'Assessore per le finanze della Regione siciliana, decidere i ricorsi gerarchici proposti dai ricevitori provinciali di Caltanissetta, Agrigento e Palermo avverso i provvedimenti degli Intendenti di finanza che affermavano l'obbligo di versare all'Erario dello Stato il provento dell'addizionale. Vanno, conseguentemente, annullati i decreti n. 061/65, 062/65, 0104/65 in data 14 e 22 gennaio 1965 dello Assessore per le finanze, di annullamento dei decreti intendentizi che avevano affermato l'obbligo del Banco di Sicilia, quale ricevitore provinciale, di versare all'Erario dello Stato il provento dell'addizionale in questione.
Spetta allo Stato l'aumento dell'addizionale di cui alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346, e spetta, quindi, al Ministro delle finanze, e non all'Assessore per le finanze della Regione siciliana, decidere i ricorsi gerarchici proposti dai ricevitori provinciali di Caltanissetta, Agrigento e Palermo avverso i provvedimenti degli Intendenti di finanza che affermavano l'obbligo di versare all'Erario dello Stato il provento dell'addizionale. Vanno, conseguentemente, annullati i decreti n. 061/65, 062/65, 0104/65 in data 14 e 22 gennaio 1965 dello Assessore per le finanze, di annullamento dei decreti intendentizi che avevano affermato l'obbligo del Banco di Sicilia, quale ricevitore provinciale, di versare all'Erario dello Stato il provento dell'addizionale in questione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte