Sentenza 4/1967 (ECLI:IT:COST:1967:4)
Massima numero 4487
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PAPALDO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
17/01/1967; Decisione del
17/01/1967
Deposito del 21/01/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 4/67. REGIONE SICILIANA - TRIBUTI - ESENZIONE E AGEVOLAZIONI IN EDILIZIA PER LE NUOVE COSTRUZIONI - ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 1954 - TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE DI QUELLO PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE STATALE - GIUSTIFICAZIONE - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 36 STATUTO SPEC. REG. SIC. - ESCLUSIONE.
SENT. 4/67. REGIONE SICILIANA - TRIBUTI - ESENZIONE E AGEVOLAZIONI IN EDILIZIA PER LE NUOVE COSTRUZIONI - ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 1954 - TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE DI QUELLO PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE STATALE - GIUSTIFICAZIONE - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 36 STATUTO SPEC. REG. SIC. - ESCLUSIONE.
Testo
Il piu' favorevole trattamento tributario concesso dalla Regione siciliana nella materia dei benefici fiscali relativi al primo trasferimento a titolo oneroso di appartamenti di nuova costruzione non appare tale per natura e portata da legittimare i prospettati dubbi di incostituzionalita' per contrasto con l'art. 36 dello Statuto siciliano. L'estensione della agevolazione ai contratti di vendita di immobili ancora da costruire od in corso di costruzione (la legislazione statale contempla solo gli immobili gia' ultimati) si risolve in una semplice anticipazione del beneficio al fine di favorire il finanziamento del costruttore, ed e' comunque giustificata da situazioni economiche di carattere locale. Ne' puo' ritenersi che la legge regionale abbia omesso di subordinare la concessione del beneficio alla condizione, prevista dalla legislazione statale, che la costruzione sia iniziata e compiuta entro un determinato periodo di tempo. E' pertanto infondata, in riferimento all'art. 36, primo comma, dello Statuto speciale per la Regione sic., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge reg. sic. 18 ottobre 1954, n. 37, contenente "Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie" in relazione all'art. 6 della legge regionale sic. 28 aprile 1954, n 11, e successive leggi regionali di proroga 29 luglio 1957, n. 46, 12 novembre 1959, n. 29, e 27 novembre 1961, n. 22.
Il piu' favorevole trattamento tributario concesso dalla Regione siciliana nella materia dei benefici fiscali relativi al primo trasferimento a titolo oneroso di appartamenti di nuova costruzione non appare tale per natura e portata da legittimare i prospettati dubbi di incostituzionalita' per contrasto con l'art. 36 dello Statuto siciliano. L'estensione della agevolazione ai contratti di vendita di immobili ancora da costruire od in corso di costruzione (la legislazione statale contempla solo gli immobili gia' ultimati) si risolve in una semplice anticipazione del beneficio al fine di favorire il finanziamento del costruttore, ed e' comunque giustificata da situazioni economiche di carattere locale. Ne' puo' ritenersi che la legge regionale abbia omesso di subordinare la concessione del beneficio alla condizione, prevista dalla legislazione statale, che la costruzione sia iniziata e compiuta entro un determinato periodo di tempo. E' pertanto infondata, in riferimento all'art. 36, primo comma, dello Statuto speciale per la Regione sic., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge reg. sic. 18 ottobre 1954, n. 37, contenente "Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie" in relazione all'art. 6 della legge regionale sic. 28 aprile 1954, n 11, e successive leggi regionali di proroga 29 luglio 1957, n. 46, 12 novembre 1959, n. 29, e 27 novembre 1961, n. 22.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte