Sentenza 6/1967 (ECLI:IT:COST:1967:6)
Massima numero 4491
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  17/01/1967;  Decisione del  17/01/1967
Deposito del 21/01/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 6/67. RIFORMA FONDIARIA - FORMAZIONE DEI PIANI DI ESPROPRIAZIONE - DATI CATASTALI - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949. RIFORMA FONDARIA - DECISIONE DEL GIUDICE "A QUO" CIRCA LA ENTITA' DELLA QUOTA ESPROPRIABILE - INSINDACABILITA'.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo un decreto presidenziale di esproprio (nella specie DD.PP.RR. 29 novembre 1952 n. 2710, e 27 dicembre 1952 n. 3891) se per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto, nelle zone entrate in attuazione successivamente al 15 novembre 1949. E' insindacabile da parte della Corte costituzionale il giudizio compiuto nell'ordinanza di rimessione circa l'eccedenza della quota espropriata anche rispetto a quelle che avrebbero dovuto esserlo qualora si fosse avuto riguardo alla reale situazione di fatto e non gia' a quella, eventualmente diversa, risultante dal catasto in conservazione al 15 novembre 1949. Cfr.: 97/66.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte