Sentenza 7/1967 (ECLI:IT:COST:1967:7)
Massima numero 4496
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  01/02/1967;  Decisione del  01/02/1967
Deposito del 04/02/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4492  4493  4494  4495  4497


Titolo
SENT. 7/67 E. ISTRUZIONE OBBLIGATORIA - NATURA DELL'OBBLIGO - INADEMPIENZA - IPOTESI CONTRAVVENZIONALE PREVISTA DAGLI ARTT. 8 LEGGE N. 1859 DEL 1962 IN RELAZIONE ALL'ART. 731 C.P. - CASI DI ESCLUSIONE.

Testo
L'obbligatorieta' dell'adempimento del dovere di istruire i figli non e' sancito dall' art. 8 della legge n. 1859 del 1962 in relazione all'art. 731 C.P. come incondizionato comando valevole per ogni caso, in quanto l'ipotesi contravvenzionale ivi prevista per gli inadempienti perde il carattere di illegittimita' in presenza di cause che, nella valutazione del giudice, dimostrino inattuabile l'obbligo stesso; il che conduce, nei casi di contingente insufficienza delle provvidenze di cui all'art. 31 Cost. ad un ragionevole contemperamento tra esercizio di un diritto e adempimento di un dovere.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte