Sentenza 7/1967 (ECLI:IT:COST:1967:7)
Massima numero 4497
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
01/02/1967; Decisione del
01/02/1967
Deposito del 04/02/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 7/67 F. ISTRUZIONE OBBLIGATORIA - DISTRIBUZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - ESCLUSIONE DAL BENIFICIO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA OBBLIGATORIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.
SENT. 7/67 F. ISTRUZIONE OBBLIGATORIA - DISTRIBUZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - ESCLUSIONE DAL BENIFICIO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA OBBLIGATORIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.
Testo
La distribuzione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari di sposta dalla legge 10 agosto 1964 non comporta la violazione del principio di eguaglianza in relazione alla mancata estensione del beneficio agli alunni della scuola media d'obbligo, trattandosi di una provvidenza settoriale indirizzata a beneficio di soggetti posti in particolare situazione scolastica, come tale considerata con provvedimento autonomo e subordinata ad una valutazione della possibilita' di attuazione offerta sia dalle condizioni di bilancio sia dall'indirizzo di politica generale, entrambi riservati al razionale giudizio e alle determinazioni del legislatore. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro gli artt. 4 e 9 della legge n. 1859 del 1962 in relazione all'art. 3 della Costituzione.
La distribuzione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari di sposta dalla legge 10 agosto 1964 non comporta la violazione del principio di eguaglianza in relazione alla mancata estensione del beneficio agli alunni della scuola media d'obbligo, trattandosi di una provvidenza settoriale indirizzata a beneficio di soggetti posti in particolare situazione scolastica, come tale considerata con provvedimento autonomo e subordinata ad una valutazione della possibilita' di attuazione offerta sia dalle condizioni di bilancio sia dall'indirizzo di politica generale, entrambi riservati al razionale giudizio e alle determinazioni del legislatore. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro gli artt. 4 e 9 della legge n. 1859 del 1962 in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte