Sentenza 8/1967 (ECLI:IT:COST:1967:8)
Massima numero 4498
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  01/02/1967;  Decisione del  01/02/1967
Deposito del 04/02/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4499  4500  4501  4502  4503


Titolo
SENT. 8/67 A. LEGGI REGIONALI - RINVIO DA PARTE DEL GOVERNO AL CONSIGLIO REGIONALE - COMPETENZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - ESCLUSIONE. (COST. ART. 127, TERZO COMMA; L. COST. 31 GENNAIO 1963, N. 1, ST. F.V.G., ART. 29, PRIMO COMMA).

Testo
Ai sensi dell'art. 127, comma terzo, Cost., il rinvio di una legge al consiglio regionale deve essere deliberato dal Consiglio dei Ministri e non dal Presidente del Consiglio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 127

Altri parametri e norme interposte