Sentenza 8/1967 (ECLI:IT:COST:1967:8)
Massima numero 4498
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
01/02/1967; Decisione del
01/02/1967
Deposito del 04/02/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 8/67 A. LEGGI REGIONALI - RINVIO DA PARTE DEL GOVERNO AL CONSIGLIO REGIONALE - COMPETENZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - ESCLUSIONE. (COST. ART. 127, TERZO COMMA; L. COST. 31 GENNAIO 1963, N. 1, ST. F.V.G., ART. 29, PRIMO COMMA).
SENT. 8/67 A. LEGGI REGIONALI - RINVIO DA PARTE DEL GOVERNO AL CONSIGLIO REGIONALE - COMPETENZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - ESCLUSIONE. (COST. ART. 127, TERZO COMMA; L. COST. 31 GENNAIO 1963, N. 1, ST. F.V.G., ART. 29, PRIMO COMMA).
Testo
Ai sensi dell'art. 127, comma terzo, Cost., il rinvio di una legge al consiglio regionale deve essere deliberato dal Consiglio dei Ministri e non dal Presidente del Consiglio.
Ai sensi dell'art. 127, comma terzo, Cost., il rinvio di una legge al consiglio regionale deve essere deliberato dal Consiglio dei Ministri e non dal Presidente del Consiglio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 127
Altri parametri e norme interposte