Sentenza 8/1967 (ECLI:IT:COST:1967:8)
Massima numero 4499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
01/02/1967; Decisione del
01/02/1967
Deposito del 04/02/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 8/67 B. LEGGI REGIONALI - RINVIO DA PARTE DEL GOVERNO AL CONSIGLIO REGIONALE - RIAPPROVAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA DAL GOVERNO - VALUTAZIONE DI LEGITTIMITA' DEL RINVIO - IRRILEVANZA.
SENT. 8/67 B. LEGGI REGIONALI - RINVIO DA PARTE DEL GOVERNO AL CONSIGLIO REGIONALE - RIAPPROVAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA DAL GOVERNO - VALUTAZIONE DI LEGITTIMITA' DEL RINVIO - IRRILEVANZA.
Testo
Qualora dopo il rinvio di una legge al consiglio regionale da parte del Governo la legge sia stata riapprovata ed il Governo abbia promossa la questione di legittimita' dinanzi la Corte costituzionale, gli effetti del rinvio sono completamente esauriti onde la valutazione della legittimita' del provvedimento che lo dispone e' del tutto irrilevante.
Qualora dopo il rinvio di una legge al consiglio regionale da parte del Governo la legge sia stata riapprovata ed il Governo abbia promossa la questione di legittimita' dinanzi la Corte costituzionale, gli effetti del rinvio sono completamente esauriti onde la valutazione della legittimita' del provvedimento che lo dispone e' del tutto irrilevante.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 127
Altri parametri e norme interposte