Sentenza 8/1967 (ECLI:IT:COST:1967:8)
Massima numero 4499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  01/02/1967;  Decisione del  01/02/1967
Deposito del 04/02/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4498  4500  4501  4502  4503


Titolo
SENT. 8/67 B. LEGGI REGIONALI - RINVIO DA PARTE DEL GOVERNO AL CONSIGLIO REGIONALE - RIAPPROVAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA DAL GOVERNO - VALUTAZIONE DI LEGITTIMITA' DEL RINVIO - IRRILEVANZA.

Testo
Qualora dopo il rinvio di una legge al consiglio regionale da parte del Governo la legge sia stata riapprovata ed il Governo abbia promossa la questione di legittimita' dinanzi la Corte costituzionale, gli effetti del rinvio sono completamente esauriti onde la valutazione della legittimita' del provvedimento che lo dispone e' del tutto irrilevante.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 127

Altri parametri e norme interposte