Sentenza 8/1967 (ECLI:IT:COST:1967:8)
Massima numero 4500
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  01/02/1967;  Decisione del  01/02/1967
Deposito del 04/02/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4498  4499  4501  4502  4503


Titolo
SENT. 8/67 C. LEGGI REGIONALI - IMPUGNATIVA DA PARTE DEL GOVERNO DINANZI LA CORTE COSTITUZIONALE - MANCATA IMPUGNAZIONE DI LEGGE PRECEDENTE - IRRILEVANZA.

Testo
Non e' causa di inammissibilita' dell'impugnativa di una legge regionale la circostanza della mancata impugnazione da parte del Governo di precedenti leggi della stessa Regione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte