Sentenza 8/1967 (ECLI:IT:COST:1967:8)
Massima numero 4500
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
01/02/1967; Decisione del
01/02/1967
Deposito del 04/02/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 8/67 C. LEGGI REGIONALI - IMPUGNATIVA DA PARTE DEL GOVERNO DINANZI LA CORTE COSTITUZIONALE - MANCATA IMPUGNAZIONE DI LEGGE PRECEDENTE - IRRILEVANZA.
SENT. 8/67 C. LEGGI REGIONALI - IMPUGNATIVA DA PARTE DEL GOVERNO DINANZI LA CORTE COSTITUZIONALE - MANCATA IMPUGNAZIONE DI LEGGE PRECEDENTE - IRRILEVANZA.
Testo
Non e' causa di inammissibilita' dell'impugnativa di una legge regionale la circostanza della mancata impugnazione da parte del Governo di precedenti leggi della stessa Regione.
Non e' causa di inammissibilita' dell'impugnativa di una legge regionale la circostanza della mancata impugnazione da parte del Governo di precedenti leggi della stessa Regione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte