Sentenza 8/1967 (ECLI:IT:COST:1967:8)
Massima numero 4501
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
01/02/1967; Decisione del
01/02/1967
Deposito del 04/02/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 8/67 D. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - IMPIEGO PUBBLICO - LEGGE REGIONALE RIAPPROVATA L'11 MARZO 1966 - ASSUNZIONE DIRETTA DI PERSONALE - PREVISIONE IN VIA ECCEZIONALE - MANCATA SPECIFICAZIONE DEL PERSONALE DA RICHIEDERE IN POSIZIONE DI COMANDO E DEL PERSONALE DA ASSUMERE DIRETTAMENTE - IRRILEVANZA - CONTRASTO CON LA REGOLA (STATUTO SPEC. F.V.G., ART. 67, PRIMO E SECONDO COMMA; COSTITUZIONE, DISP. FIN. VIII, ULTIMO COMMA) CHE GLI UFFICI REGIONALI DEVONO ESSERE COSTITUITI MEDIANTE UTILIZZAZIONE DI PERSONALE COMANDATO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 8/67 D. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - IMPIEGO PUBBLICO - LEGGE REGIONALE RIAPPROVATA L'11 MARZO 1966 - ASSUNZIONE DIRETTA DI PERSONALE - PREVISIONE IN VIA ECCEZIONALE - MANCATA SPECIFICAZIONE DEL PERSONALE DA RICHIEDERE IN POSIZIONE DI COMANDO E DEL PERSONALE DA ASSUMERE DIRETTAMENTE - IRRILEVANZA - CONTRASTO CON LA REGOLA (STATUTO SPEC. F.V.G., ART. 67, PRIMO E SECONDO COMMA; COSTITUZIONE, DISP. FIN. VIII, ULTIMO COMMA) CHE GLI UFFICI REGIONALI DEVONO ESSERE COSTITUITI MEDIANTE UTILIZZAZIONE DI PERSONALE COMANDATO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Secondo un principio, ispirato dall'esigenza (fondamentale anche per la retta esplicazione dell'autonomia) di limitare le spese per l'istituenda nuova regione, e sancito, oltre che dall'ultimo comma dell'VIII disposizione finale della Costituzione, dall'art. 67 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, per la prima costituzione dei propri uffici la Regione puo' procedere ad assunzioni dirette di personale solo eccezionalmente e nella obiettiva e comprovata impossibilita' di utilizzare personale comandato da comuni, provincie e Stato. Da tale regola peraltro non si discosta l'art. 1 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia riapprovata l'11 marzo 1966 (col n. 77 bis), il quale anzi, imponendo l'osservanza della precedente legge regionale n. 3 del 1964, fa ad essa espressamente richiamo. Ne' puo' dirsi che la norma costituzionale sia violata dalla mancata specificazione, nella legge regionale, del personale da richiedere a comando e del personale da assumere direttamente. La legge regionale non viola neppure il secondo comma dello stesso art. 67 dello Statuto, giacche' predisponendo (mediante la determinazione legislativa delle tabelle) un quadro generale del personale provvisorio, non sottrae al Consiglio regionale la competenza a determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti statali da richiedere in comando.
Secondo un principio, ispirato dall'esigenza (fondamentale anche per la retta esplicazione dell'autonomia) di limitare le spese per l'istituenda nuova regione, e sancito, oltre che dall'ultimo comma dell'VIII disposizione finale della Costituzione, dall'art. 67 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, per la prima costituzione dei propri uffici la Regione puo' procedere ad assunzioni dirette di personale solo eccezionalmente e nella obiettiva e comprovata impossibilita' di utilizzare personale comandato da comuni, provincie e Stato. Da tale regola peraltro non si discosta l'art. 1 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia riapprovata l'11 marzo 1966 (col n. 77 bis), il quale anzi, imponendo l'osservanza della precedente legge regionale n. 3 del 1964, fa ad essa espressamente richiamo. Ne' puo' dirsi che la norma costituzionale sia violata dalla mancata specificazione, nella legge regionale, del personale da richiedere a comando e del personale da assumere direttamente. La legge regionale non viola neppure il secondo comma dello stesso art. 67 dello Statuto, giacche' predisponendo (mediante la determinazione legislativa delle tabelle) un quadro generale del personale provvisorio, non sottrae al Consiglio regionale la competenza a determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti statali da richiedere in comando.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte