Sentenza 8/1967 (ECLI:IT:COST:1967:8)
Massima numero 4502
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
01/02/1967; Decisione del
01/02/1967
Deposito del 04/02/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 8/67 E. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - IMPIEGO PUBBLICO - LEGGE REGIONALE 11 MARZO 1966 - CONTINGENTI NUMERICI PROVVISORI DEL PERSONALE REGIONALE - CORRESPONSIONE AL PERSONALE DI PRIMO IMPIEGO DI UNA INDENNITA' LIMITATA NEL TEMPO - NON VIOLA L'ART. 68, SECONDO COMMA, DELLO STATUTO -. ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 8/67 E. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - IMPIEGO PUBBLICO - LEGGE REGIONALE 11 MARZO 1966 - CONTINGENTI NUMERICI PROVVISORI DEL PERSONALE REGIONALE - CORRESPONSIONE AL PERSONALE DI PRIMO IMPIEGO DI UNA INDENNITA' LIMITATA NEL TEMPO - NON VIOLA L'ART. 68, SECONDO COMMA, DELLO STATUTO -. ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' esatto affermare che dalla mancata previsione di un termine alla disciplina provvisoria consegua la corresponsione al personale di primo impiego, per un tempo indefinito, della indennita' prevista dall'art. 4 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 21 novembre4 1964, n. 3; infatti, come risulta dal secondo comma dello stesso art. 4 della legge citata, nonche' dall'art. 1 della legge regionale 1 luglio 1966, n. 11, l'indennita' di primo impiego e' limitata nel tempo. Pertanto, deve ritenersi insussistente il denunciato contrasto con l'art. 68, secondo comma, dello Statuto, secondo il quale il trattamento del personale regionale deve uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed economico del personale statale.
Non e' esatto affermare che dalla mancata previsione di un termine alla disciplina provvisoria consegua la corresponsione al personale di primo impiego, per un tempo indefinito, della indennita' prevista dall'art. 4 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 21 novembre4 1964, n. 3; infatti, come risulta dal secondo comma dello stesso art. 4 della legge citata, nonche' dall'art. 1 della legge regionale 1 luglio 1966, n. 11, l'indennita' di primo impiego e' limitata nel tempo. Pertanto, deve ritenersi insussistente il denunciato contrasto con l'art. 68, secondo comma, dello Statuto, secondo il quale il trattamento del personale regionale deve uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed economico del personale statale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte