Ordinanza 55/2020 (ECLI:IT:COST:2020:55)
Massima numero 42497
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  25/02/2020;  Decisione del  25/02/2020
Deposito del 16/03/2020; Pubblicazione in G. U. 18/03/2020
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Personale delle agenzie fiscali - Possibilità per i dirigenti titolari di incarichi ad interim, introdotta mediante decreto-legge, di delegare le relative funzioni dirigenziali a funzionari della terza area - Conseguente temporanea attribuzione a questi ultimi di nuove posizioni organizzative - Denunciato difetto di omogeneità tra norme del decreto-legge impugnato, violazione della regola del pubblico concorso, dei principi di uguaglianza, di imparzialità e di buon andamento, nonché del giudicato costituzionale - Ius superveniens - Necessità di un nuovo esame dei presupposti e dei termini delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo

È ordinata la restituzione degli atti al TAR del Lazio per un nuovo esame, alla luce del mutato quadro normativo, dei presupposti e dei termini delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 51, 77, 97 e 136 Cost., dell'art. 4-bis del d.l. n. 78 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 125 del 2015, che prevede l'assunzione, da parte dei dirigenti delle agenzie fiscali, di incarichi dirigenziali ad interim, la successiva indizione di procedure selettive interne per individuare funzionari della terza area ai quali delegare le funzioni relative ai suddetti incarichi ad interim, e l'attribuzione loro di posizioni organizzative temporanee. Non è più possibile, per le agenzie fiscali, fare ricorso al meccanismo introdotto dalla disposizione censurata, in quanto, successivamente all'ordinanza di rimessione, l'art. 1, comma 323, della legge n. 145 del 2018 ha previsto che la delega delle funzioni dirigenziali in capo ai funzionari della terza area, con conseguente attribuzione delle posizioni organizzative temporanee, potesse avvenire fino alla data a decorrere dalla quale sono rese operative le posizioni organizzative di cui all'art. 1, comma 93, della legge n. 205 del 2017, e comunque non oltre il 30 aprile 2019; inoltre, le agenzie fiscali hanno provveduto a rendere operative le ivi previste posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, in presenza di sopravvenute disposizioni che modifichino o integrino le disposizioni oggetto del giudizio a quo, o che incidano su di esse, si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente quando lo ius superveniens possa condizionare l'applicabilità delle norme censurate nel procedimento a quo, muti in modo sostanziale i termini della questione così come è stata posta dal giudice a quo o intacchi il meccanismo contestato dal rimettente. (Precedenti citati: sentenze n. 79 del 2019, n. 51 del 2019, n. 236 del 2018, n. 194 del 2018 e n. 125 del 2018; ordinanza n. 230 del 2019).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  19/06/2015  n. 78  art. 4  co. 

legge  06/08/2015  n. 125  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte