Sentenza 8/1967 (ECLI:IT:COST:1967:8)
Massima numero 4503
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  01/02/1967;  Decisione del  01/02/1967
Deposito del 04/02/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4498  4499  4500  4501  4502


Titolo
SENT. 8/67 F. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - IMPIEGO PUBBLICO - LEGGE REGIONALE 11 MARZO 1966 - CONTINGENTI NUMERICI PROVVISORI DEL PERSONALE REGIONALE - PREVALENZA DEL PERSONALE DIRETTIVO E DI CONCETTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 97, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - RAGIONEVOLE VALUTAZIONE LEGISLATIVA - INSINDACABILITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La prevalenza del personale direttivo e di concetto nei contingenti numerici provvisori del personale regionale di cui alla legge regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata l'11 marzo 1966 col n. 77 bis, e' determinata da una ragionevole valutazione che, nell'esercizio dei suoi poteri, la Regione ha fatto delle esigenze connesse allo svolgimento delle sue competenze istituzionali. La legge regionale non viola percio' l'art. 97, primo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte