Sentenza 9/1967 (ECLI:IT:COST:1967:9)
Massima numero 4504
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
01/02/1967; Decisione del
01/02/1967
Deposito del 04/02/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 9/67. LAVORO - LEGGE DI DELEGAZIONE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI ("ERGA OMNES") - ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIE - D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1032 - OBBLIGATORIETA' DELL'ART. 46 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 1 AGOSTO 1959 PER GLI IMPIEGATI ADDETTI ALL'INDUSTRIA EDILIZIA ED AFFINI, CHE DISPONE L'ESPERIMENTO OBBLIGATORIO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 9/67. LAVORO - LEGGE DI DELEGAZIONE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI ("ERGA OMNES") - ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIE - D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1032 - OBBLIGATORIETA' DELL'ART. 46 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 1 AGOSTO 1959 PER GLI IMPIEGATI ADDETTI ALL'INDUSTRIA EDILIZIA ED AFFINI, CHE DISPONE L'ESPERIMENTO OBBLIGATORIO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Una clausola di contratto collettivo di lavoro, reso efficace "erga omnes" ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, la quale imponga anche ai non iscritti alle associazioni sindacali l'esperimento del tentativo di conciliazione prima di poter proporre azione giudiziaria in ordine alle controversie insorte in applicazione del contratto stesso, determina un eccesso rispetto alla delega conferita al governo con l'art. 1 della legge citata e quindi una violazione dell'art. 76 Cost. Conseguentemente e' costituzionalmente illegittmo l'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli impiegati addetti all'industria edilizia ed affini.
Una clausola di contratto collettivo di lavoro, reso efficace "erga omnes" ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, la quale imponga anche ai non iscritti alle associazioni sindacali l'esperimento del tentativo di conciliazione prima di poter proporre azione giudiziaria in ordine alle controversie insorte in applicazione del contratto stesso, determina un eccesso rispetto alla delega conferita al governo con l'art. 1 della legge citata e quindi una violazione dell'art. 76 Cost. Conseguentemente e' costituzionalmente illegittmo l'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli impiegati addetti all'industria edilizia ed affini.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 14/07/1959
n. 741
art. 1