Ordinanza 10/1967 (ECLI:IT:COST:1967:10)
Massima numero 4505
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  01/02/1967;  Decisione del  01/02/1967
Deposito del 04/02/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 10/67. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO - NOZIONE DI POTERE DELLO STATO - NON RICOMPRENDE LA GIUNTA O IL CONSIGLIO DI UNA REGIONE - LEGITTIMAZIONE DI TALI ORGANI A PROPORRE IL CONFLITTO - ESCLUSIONE. (COSTITUZIONE, ART. 134; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 37 E 38). REGIONE VALLE D'AOSTA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO PROMOSSO DALLA GIUNTA CONTRO IL CONSIGLIO DELLA STESSA REGIONE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile un ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato promosso dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta contro il consiglio regionale della medesima Valle. Quale che sia , infatti, l'interpretazione da dare agli artt. 134 della Costituzione, e 37 e 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e quali che siano di conseguenza i "poteri dello Stato" ai quali essi fanno riferimento, e' di tutta evidenza che non possono essere considerati "poteri dello Stato", ne' la Regione, ne' il Consiglio o la Giunta di una Regione, anche se si volessero considerare questi due organi rispettivamente titolari del potere legislativo e del potere esecutivo della Regione. E altrettanto evidente e', di conseguenza, che ne' il Consiglio, ne' la Giunta di una Regione possono essere ritenuti organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' di un potere dello Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 38