Ordinanza 10/1967 (ECLI:IT:COST:1967:10)
Massima numero 4505
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
01/02/1967; Decisione del
01/02/1967
Deposito del 04/02/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 10/67. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO - NOZIONE DI POTERE DELLO STATO - NON RICOMPRENDE LA GIUNTA O IL CONSIGLIO DI UNA REGIONE - LEGITTIMAZIONE DI TALI ORGANI A PROPORRE IL CONFLITTO - ESCLUSIONE. (COSTITUZIONE, ART. 134; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 37 E 38). REGIONE VALLE D'AOSTA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO PROMOSSO DALLA GIUNTA CONTRO IL CONSIGLIO DELLA STESSA REGIONE - INAMMISSIBILITA'.
ORD. 10/67. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO - NOZIONE DI POTERE DELLO STATO - NON RICOMPRENDE LA GIUNTA O IL CONSIGLIO DI UNA REGIONE - LEGITTIMAZIONE DI TALI ORGANI A PROPORRE IL CONFLITTO - ESCLUSIONE. (COSTITUZIONE, ART. 134; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 37 E 38). REGIONE VALLE D'AOSTA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO PROMOSSO DALLA GIUNTA CONTRO IL CONSIGLIO DELLA STESSA REGIONE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile un ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato promosso dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta contro il consiglio regionale della medesima Valle. Quale che sia , infatti, l'interpretazione da dare agli artt. 134 della Costituzione, e 37 e 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e quali che siano di conseguenza i "poteri dello Stato" ai quali essi fanno riferimento, e' di tutta evidenza che non possono essere considerati "poteri dello Stato", ne' la Regione, ne' il Consiglio o la Giunta di una Regione, anche se si volessero considerare questi due organi rispettivamente titolari del potere legislativo e del potere esecutivo della Regione. E altrettanto evidente e', di conseguenza, che ne' il Consiglio, ne' la Giunta di una Regione possono essere ritenuti organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' di un potere dello Stato.
E' inammissibile un ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato promosso dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta contro il consiglio regionale della medesima Valle. Quale che sia , infatti, l'interpretazione da dare agli artt. 134 della Costituzione, e 37 e 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e quali che siano di conseguenza i "poteri dello Stato" ai quali essi fanno riferimento, e' di tutta evidenza che non possono essere considerati "poteri dello Stato", ne' la Regione, ne' il Consiglio o la Giunta di una Regione, anche se si volessero considerare questi due organi rispettivamente titolari del potere legislativo e del potere esecutivo della Regione. E altrettanto evidente e', di conseguenza, che ne' il Consiglio, ne' la Giunta di una Regione possono essere ritenuti organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' di un potere dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
legge 11/03/1953
n. 87
art. 38