Sentenza 13/1967 (ECLI:IT:COST:1967:13)
Massima numero 4508
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
01/02/1967; Decisione del
01/02/1967
Deposito del 09/02/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
4509
Titolo
SENT. 13/67 A. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - PREFISSIONE DEL TERMINE - DECORRENZA DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DELEGANTE - COST., ART. 73 - INCIDENZA DELLA SUA INOSSERVANZA SULLA LEGITTIMITA' DEL DECRETO LEGISLATIVO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 76 - NECESSITA' A TALI FINI, CHE IL RITARDO DELLA PUBBLICAZIONE ASSUMA CARATTERE ARBITRARIO.
SENT. 13/67 A. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - PREFISSIONE DEL TERMINE - DECORRENZA DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DELEGANTE - COST., ART. 73 - INCIDENZA DELLA SUA INOSSERVANZA SULLA LEGITTIMITA' DEL DECRETO LEGISLATIVO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 76 - NECESSITA' A TALI FINI, CHE IL RITARDO DELLA PUBBLICAZIONE ASSUMA CARATTERE ARBITRARIO.
Testo
Come gia' deciso con la sentenza n. 163 del 1963, si ha valida prefissione del termine iniziale di esercizio della delegazione legislativa anche quando la data di decorrenza sia fatta coincidere con quella dell'entrata in vigore della legge, purche' sia adempiuto il precetto costituzionale contenuto nell'art. 73, terzo comma, della Costituzione, secondo cui "La legge e' pubblicata subito dopo la promulgazione". Tuttavia l'adempimento di tale precetto non e' prospettabile sotto l'angolo visuale della legittimita' del conferimento della delega, in quanto la legge di delegazione sia stata pubblicata in ritardo, bensi' sotto quello della legittimita' del decreto legislativo, in quanto emanato oltre il termine stabilito in ossequio al disposto contenuto nell'art. 76 della Costituzione. Ma, a questi effetti, non basta che esista un qualsiasi ritardo nella pubblicazione: occorre che il ritardo sia arbitrario, che, cioe', sia tale da indicare uno spostamento dell'inizio del termine di esercizio della delega.
Come gia' deciso con la sentenza n. 163 del 1963, si ha valida prefissione del termine iniziale di esercizio della delegazione legislativa anche quando la data di decorrenza sia fatta coincidere con quella dell'entrata in vigore della legge, purche' sia adempiuto il precetto costituzionale contenuto nell'art. 73, terzo comma, della Costituzione, secondo cui "La legge e' pubblicata subito dopo la promulgazione". Tuttavia l'adempimento di tale precetto non e' prospettabile sotto l'angolo visuale della legittimita' del conferimento della delega, in quanto la legge di delegazione sia stata pubblicata in ritardo, bensi' sotto quello della legittimita' del decreto legislativo, in quanto emanato oltre il termine stabilito in ossequio al disposto contenuto nell'art. 76 della Costituzione. Ma, a questi effetti, non basta che esista un qualsiasi ritardo nella pubblicazione: occorre che il ritardo sia arbitrario, che, cioe', sia tale da indicare uno spostamento dell'inizio del termine di esercizio della delega.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 73
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte