Sentenza 13/1967 (ECLI:IT:COST:1967:13)
Massima numero 4509
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
01/02/1967; Decisione del
01/02/1967
Deposito del 09/02/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
4508
Titolo
SENT. 13/67 B. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - DECORRENZA DEL TERMINE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE DELEGANTE - FATTISPECIE - LEGGE 9 OTTOBRE 1964, N. 991 - NON RICORRE NEI SUOI CONFRONTI L'IPOTESI DI PUBBLICAZIONE ARBITRARIAMENTE TARDIVA.
SENT. 13/67 B. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - DECORRENZA DEL TERMINE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE DELEGANTE - FATTISPECIE - LEGGE 9 OTTOBRE 1964, N. 991 - NON RICORRE NEI SUOI CONFRONTI L'IPOTESI DI PUBBLICAZIONE ARBITRARIAMENTE TARDIVA.
Testo
A parte che la legge 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata nella G.U. il 28 ottobre 1964, non puo' considerarsi pubblicata in ritardo, nulla fa ritenere che l'intervallo tra la data di promulgazione e quella di pubblicazione della legge stessa sia stato preordinato all'effetto di eludere il termine fissato per l'esercizio della delega, ne' puo' dirsi che l'intervallo sia stato tanto lungo da costituire, anche senza ed oltre l'intenzione degli organi governativi, causa di prolungamento del termine stesso.
A parte che la legge 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata nella G.U. il 28 ottobre 1964, non puo' considerarsi pubblicata in ritardo, nulla fa ritenere che l'intervallo tra la data di promulgazione e quella di pubblicazione della legge stessa sia stato preordinato all'effetto di eludere il termine fissato per l'esercizio della delega, ne' puo' dirsi che l'intervallo sia stato tanto lungo da costituire, anche senza ed oltre l'intenzione degli organi governativi, causa di prolungamento del termine stesso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte