Sentenza 14/1967 (ECLI:IT:COST:1967:14)
Massima numero 4511
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
01/02/1967; Decisione del
01/02/1967
Deposito del 09/02/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
4510
Titolo
SENT. 14/67 B. PENA - PENE ACCESSORIE - IRROGAZIONE CON LEGGE DELEGATA - DELEGA RIFERENTESI ALLE PENE O SANZIONI PENALI IN GENERE - INCLUSIONE DELLE PENE ACCESSORIE - GENERALITA' MA NON ASSOLUTEZZA - NECESSITA' DI ESAME CASO PER CASO DELLA VOLONTA' DEL LEGISLATORE DELEGANTE. FRODI E CONTRAVVENZIONI NELL'AGRICOLTURA, NELLE INDUSTRIE E NEI COMMERCI - FRODI ALIMENTARI - MOSTI, VINO ED ACETI - ART. 108 D.P.R. N. 162 DEL 1965 - IRROGAZIONE DELLA PENA ACCESSORIA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA SU DUE GIORNALI - PRETESO ECCESSO DI DELEGA RISPETTO ALL'ART. 2 DELLA L. N. 991 DEL 1964 CHE SI RIFERISCE GENERICAMENTE A "SANZIONI PENALI" - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 14/67 B. PENA - PENE ACCESSORIE - IRROGAZIONE CON LEGGE DELEGATA - DELEGA RIFERENTESI ALLE PENE O SANZIONI PENALI IN GENERE - INCLUSIONE DELLE PENE ACCESSORIE - GENERALITA' MA NON ASSOLUTEZZA - NECESSITA' DI ESAME CASO PER CASO DELLA VOLONTA' DEL LEGISLATORE DELEGANTE. FRODI E CONTRAVVENZIONI NELL'AGRICOLTURA, NELLE INDUSTRIE E NEI COMMERCI - FRODI ALIMENTARI - MOSTI, VINO ED ACETI - ART. 108 D.P.R. N. 162 DEL 1965 - IRROGAZIONE DELLA PENA ACCESSORIA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA SU DUE GIORNALI - PRETESO ECCESSO DI DELEGA RISPETTO ALL'ART. 2 DELLA L. N. 991 DEL 1964 CHE SI RIFERISCE GENERICAMENTE A "SANZIONI PENALI" - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Nelle questioni relative alla legittimita' costituzionale di leggi delegate emanate in base a leggi di delega che prevedono genericamente la emanazione di sanzioni penali, senza cioe' fare alcuna espressa menzione delle pene accessorie, non possono valere canoni generali, ma bisogna interpretare caso per caso la volonta' del legislatore delegante. Nella specie sussistono valide ragioni per ritenere che nella espressione "sanzioni penali", usata nell'art. 2 della legge 9 ottobre 1964, n. 991, rientri anche la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, atteso che nella complessa legislazione riguardante l'igiene degli alimenti la pubblicazione della sentenza e' una sanzione che da molto tempo fa parte del sistema. In conseguenza deve ritenersi legittimo l'art. 108 del D.P. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, in relazione al richiamato art.2 della legge del 1964, n. 991, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Nelle questioni relative alla legittimita' costituzionale di leggi delegate emanate in base a leggi di delega che prevedono genericamente la emanazione di sanzioni penali, senza cioe' fare alcuna espressa menzione delle pene accessorie, non possono valere canoni generali, ma bisogna interpretare caso per caso la volonta' del legislatore delegante. Nella specie sussistono valide ragioni per ritenere che nella espressione "sanzioni penali", usata nell'art. 2 della legge 9 ottobre 1964, n. 991, rientri anche la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, atteso che nella complessa legislazione riguardante l'igiene degli alimenti la pubblicazione della sentenza e' una sanzione che da molto tempo fa parte del sistema. In conseguenza deve ritenersi legittimo l'art. 108 del D.P. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, in relazione al richiamato art.2 della legge del 1964, n. 991, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte