Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio in via principale - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, commi 1, lett. a), b), e) e f), 6, 7, 8 e 9, del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019, sono dichiarati inammissibili gli interventi ad adiuvandum della «Associazione EFFE SERVIZI» e della «C.RO.NO. Service società cooperativa», nonché degli interventi ad opponendum della «Federazione Nazionale UGL Taxi» (UGL TAXI), della «Associazione Tutela Legale Taxi», della «Federazione Taxi CISAL Provinciale Roma» (FEDERTAXI), della «ATI Taxi», la «TAM - Tassisti Artigiani Milanesi», della «ANAR - Associazione Nazionale Autonoleggiatori Riuniti», del «TAXIBLU - Consorzio Radiotaxi Satellitare società cooperativa» e dei rispettivi rappresentanti legali, in proprio, quali titolari di licenze per taxi e di autorizzazioni per il noleggio con conducente. Le associazioni intervenienti si qualificano come rappresentanti degli interessi di categoria degli operatori del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente, mentre le società e le persone fisiche sono intervenute quali soggetti esercenti tali servizi, portatori, dunque, di interessi individuali.
Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, che va tenuto fermo anche a seguito delle modifiche delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale apportate con la delibera dell'8 gennaio 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 2020, non incidendo esse sui requisiti di ammissibilità degli interventi nel giudizio in via principale, quest'ultimo giudizio si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili. (Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2018 e allegata ordinanza letta all'udienza del 21 novembre 2017, n. 242 del 2016, n. 110 del 2016, n. 63 del 2016, n. 251 del 2015, n. 118 del 2015 e n. 278 del 2010; ordinanza n. 213 del 2019).