Sentenza 56/2020 (ECLI:IT:COST:2020:56)
Massima numero 42159
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  26/02/2020;  Decisione del  26/02/2020
Deposito del 26/03/2020; Pubblicazione in G. U. 01/04/2020
Massime associate alla pronuncia:  42160  42161  42162  42163  42164  42165  42166  42167  42168  42169  42170  42171  42172  42173


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio in via principale - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, commi 1, lett. a), b), e) e f), 6, 7, 8 e 9, del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019, sono dichiarati inammissibili gli interventi ad adiuvandum della «Associazione EFFE SERVIZI» e della «C.RO.NO. Service società cooperativa», nonché degli interventi ad opponendum della «Federazione Nazionale UGL Taxi» (UGL TAXI), della «Associazione Tutela Legale Taxi», della «Federazione Taxi CISAL Provinciale Roma» (FEDERTAXI), della «ATI Taxi», la «TAM - Tassisti Artigiani Milanesi», della «ANAR - Associazione Nazionale Autonoleggiatori Riuniti», del «TAXIBLU - Consorzio Radiotaxi Satellitare società cooperativa» e dei rispettivi rappresentanti legali, in proprio, quali titolari di licenze per taxi e di autorizzazioni per il noleggio con conducente. Le associazioni intervenienti si qualificano come rappresentanti degli interessi di categoria degli operatori del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente, mentre le società e le persone fisiche sono intervenute quali soggetti esercenti tali servizi, portatori, dunque, di interessi individuali.

Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, che va tenuto fermo anche a seguito delle modifiche delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale apportate con la delibera dell'8 gennaio 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 2020, non incidendo esse sui requisiti di ammissibilità degli interventi nel giudizio in via principale, quest'ultimo giudizio si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili. (Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2018 e allegata ordinanza letta all'udienza del 21 novembre 2017, n. 242 del 2016, n. 110 del 2016, n. 63 del 2016, n. 251 del 2015, n. 118 del 2015 e n. 278 del 2010; ordinanza n. 213 del 2019).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  14/12/2018  n. 135  art. 10  co. 1

decreto-legge  14/12/2018  n. 135  art. 10  co. 1

decreto-legge  14/12/2018  n. 135  art. 10  co. 1

decreto-legge  14/12/2018  n. 135  art. 10  co. 1

decreto-legge  14/12/2018  n. 135  art. 10  co. 6

decreto-legge  14/12/2018  n. 135  art. 10  co. 7

decreto-legge  14/12/2018  n. 135  art. 10  co. 8

decreto-legge  14/12/2018  n. 135  art. 10  co. 9

legge  11/02/2019  n. 12  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art.