Sentenza 20/1967 (ECLI:IT:COST:1967:20)
Massima numero 4517
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  28/02/1967;  Decisione del  28/02/1967
Deposito del 09/03/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4518  4519


Titolo
SENT. 20/67 A. MINIERE, CAVE E TORBIERE - UNITARIO TRATTAMENTO GIURIDICO DELLE CAVE E DELLE MINIERE - COLTIVAZIONE DI ENTRAMBE A FINI DI UTILITA' GENERALE - DIRITTO DEL PROPRIETARIO DEL SUOLO SULLA CAVA - AFFIEVOLIMENTO.

Testo
Il trattamento giuridico fatto alle cave e quello adottato per le miniere hanno una comune ispirazione, e la coltivazione delle cave assolve a fini di utilita' generale come quella delle miniere; per cui, nel diritto accordato al proprietario del fondo sulla cava che vi affiora, si immedesima una destinazione che lo fa divenire mezzo di realizzazione di un interesse pubblico, e sostanzialmente lo affievolisce.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

Costituzione  art. 43

Altri parametri e norme interposte