Sentenza 20/1967 (ECLI:IT:COST:1967:20)
Massima numero 4517
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
28/02/1967; Decisione del
28/02/1967
Deposito del 09/03/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 20/67 A. MINIERE, CAVE E TORBIERE - UNITARIO TRATTAMENTO GIURIDICO DELLE CAVE E DELLE MINIERE - COLTIVAZIONE DI ENTRAMBE A FINI DI UTILITA' GENERALE - DIRITTO DEL PROPRIETARIO DEL SUOLO SULLA CAVA - AFFIEVOLIMENTO.
SENT. 20/67 A. MINIERE, CAVE E TORBIERE - UNITARIO TRATTAMENTO GIURIDICO DELLE CAVE E DELLE MINIERE - COLTIVAZIONE DI ENTRAMBE A FINI DI UTILITA' GENERALE - DIRITTO DEL PROPRIETARIO DEL SUOLO SULLA CAVA - AFFIEVOLIMENTO.
Testo
Il trattamento giuridico fatto alle cave e quello adottato per le miniere hanno una comune ispirazione, e la coltivazione delle cave assolve a fini di utilita' generale come quella delle miniere; per cui, nel diritto accordato al proprietario del fondo sulla cava che vi affiora, si immedesima una destinazione che lo fa divenire mezzo di realizzazione di un interesse pubblico, e sostanzialmente lo affievolisce.
Il trattamento giuridico fatto alle cave e quello adottato per le miniere hanno una comune ispirazione, e la coltivazione delle cave assolve a fini di utilita' generale come quella delle miniere; per cui, nel diritto accordato al proprietario del fondo sulla cava che vi affiora, si immedesima una destinazione che lo fa divenire mezzo di realizzazione di un interesse pubblico, e sostanzialmente lo affievolisce.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Costituzione
art. 43
Altri parametri e norme interposte