Sentenza 20/1967 (ECLI:IT:COST:1967:20)
Massima numero 4519
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  28/02/1967;  Decisione del  28/02/1967
Deposito del 09/03/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4517  4518


Titolo
SENT. 20/67 C. MINIERE, CAVE E TORBIERE - DIRITTO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SULLA CAVA FIN QUANDO L'INTERESSE ALLA PRODUZIONE NON RENDA OPPORTUNA LA CONCESSIONE A TERZI - GIUSTIFICAZIONE.

Testo
La funzione economica-sociale della cave, secondo la valutazione fattane dall'ordinamento giuridico, si differenzia solo quantitativamente da quella che svolgono le miniere; e l'attribuzione al proprietario del fondo di un diritto sulla cava che vi esista, fino a quando l'interesse della produzione cui essa specificatamente serve non ne renda oppurtuna la concessione a terzi, rispecchia la minore intensita' del vantaggio generale che le cave possono rendere, secondo la loro natura, essendosi ritenuta sproporzionata una sottrazione originaria del bene al proprietario del fondo, e viceversa congrua l'assegnazione di un limite al diritto di quel proprietario.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

Costituzione  art. 43

Altri parametri e norme interposte