Sentenza 21/1967 (ECLI:IT:COST:1967:21)
Massima numero 4520
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PAPALDO - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
28/02/1967; Decisione del
28/02/1967
Deposito del 09/03/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 21/67 A. RIFORMA FONDIARIA - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ESPROPRIABILE - D.P.R. 27 DICEMBRE 1952, N. 3975 - INCLUSIONE NEL DECRETO DI SCORPORO DI TERRENI NON APPARTENENTI ALL'ESPROPRIANDO ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - ECCESSO DI DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 21/67 A. RIFORMA FONDIARIA - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ESPROPRIABILE - D.P.R. 27 DICEMBRE 1952, N. 3975 - INCLUSIONE NEL DECRETO DI SCORPORO DI TERRENI NON APPARTENENTI ALL'ESPROPRIANDO ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - ECCESSO DI DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. e in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 il D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3975, in quanto, ai fini della riforma fondiaria, ha compreso nello scorporo fondi non appartenenti in concreto all'espropriando alla data del 15 novembre 1949.
E' costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. e in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 il D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3975, in quanto, ai fini della riforma fondiaria, ha compreso nello scorporo fondi non appartenenti in concreto all'espropriando alla data del 15 novembre 1949.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte