Sentenza 21/1967 (ECLI:IT:COST:1967:21)
Massima numero 4521
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PAPALDO - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
28/02/1967; Decisione del
28/02/1967
Deposito del 09/03/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 21/67 B. PROPRIETA' PRIVATA - TERRENI - INTESTAZIONI CATASTALI - NON COSTITUISCONO DI PER SE' LA PROVA DELLA PROPRIETA'.
SENT. 21/67 B. PROPRIETA' PRIVATA - TERRENI - INTESTAZIONI CATASTALI - NON COSTITUISCONO DI PER SE' LA PROVA DELLA PROPRIETA'.
Testo
Ai fini dell'accertamento della consistenza della proprieta' terriera, alla data del 15 novembre 1949, agli effetti dell'espropriazione per riforma fondiaria, ai sensi dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, le intestazioni catastali non costituiscono per se stesse prova della proprieta' nei confronti del soggetto espropriando.
Ai fini dell'accertamento della consistenza della proprieta' terriera, alla data del 15 novembre 1949, agli effetti dell'espropriazione per riforma fondiaria, ai sensi dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, le intestazioni catastali non costituiscono per se stesse prova della proprieta' nei confronti del soggetto espropriando.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte