Sentenza 21/1967 (ECLI:IT:COST:1967:21)
Massima numero 4522
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PAPALDO  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  28/02/1967;  Decisione del  28/02/1967
Deposito del 09/03/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4520  4521  4523


Titolo
SENT. 21/67 C. RIFORMA FONDIARIA - D.P.R. 27 DICEMBRE 1952, N. 3975 - INCLUSIONE NELLA QUOTA ESPROPRIATA DI TERRENI NON APPARTENENTI ALL'ESPROPRIANDO ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' "IN QUANTO" SI SIA VERIFICATA LA SITUAZIONE INDICATA NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO PER IL GIUDIZIO DEFINITIVO.

Testo
Nei giudizi incidentali circa la legittimita' costituzionale di decreti presidenziali di espropriazione, emanati in attuazione delle leggi di riforma fondiaria, qualora gli accertamenti compiuti dal giudice "a quo" relativamente alla consistenza della proprieta' terriera privata ed alla rispondenza dei dati catastali alla effettiva situazione e titolarita' dei beni alla data del 15 novembre 1949, siano contenuti in una ordinanza (il che e' sufficiente per l'esame della questione di costituzionalita' dei decreti di esproprio), la dichiarazione di illegittimita' deve essere pronunziata dalla Corte costituzionale con la formula "in quanto" siasi verificata la situazione risultante dall'ordinanza predetta, restando al riguardo impregiudicato il potere decisorio del giudice del merito, anche in ordine alle difese delle parti, volte a contestare la veridicita' degli accertamenti medesimi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte