Ricorso in via principale - Impugnazione di norma riproduttiva, in tutto o in parte, di altra anteriore non impugnata - Reiterazione della lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere - Inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, sussiste l'interesse a ricorrere contro una norma riproduttiva, in tutto o in parte, di una norma anteriore non impugnata, perché essa ha comunque l'effetto di reiterare la lesione. (Nel caso di specie, vanno considerate ammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Calabria delle disposizioni del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019, che modificano o sostituiscono disposizioni previgenti - ossia i commi 1 e 3 dell'art. 3 e il comma 4 dell'art. 11 della legge n. 21 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008 - che la Regione non ha a suo tempo impugnato).
Per costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi in via principale non si applica l'istituto dell'acquiescenza. (Precedenti citati: sentenze n. 41 del 2017, n. 231 del 2016 e n. 39 del 2016).
Per costante giurisprudenza costituzionale, il giudizio promosso in via principale è condizionato alla mera pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva della ripartizione di competenze, a prescindere dagli effetti che essa abbia prodotto. Questo non esclude, comunque, che debba sussistere un interesse attuale e concreto a proporre l'impugnazione, per conseguire, attraverso la pronuncia richiesta, un'utilità diretta e immediata; interesse che, peraltro, nei giudizi in esame consiste nella tutela delle competenze legislative nel rispetto del riparto delineato dalla Costituzione. Se, dunque, da una parte, le Regioni hanno titolo a denunciare soltanto le violazioni che siano in grado di ripercuotere i loro effetti sulle prerogative costituzionalmente loro riconosciute, dall'altra ciò è anche sufficiente ai fini dell'ammissibilità delle questioni a tal fine proposte. (Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2018, n. 235 del 2017, n. 195 del 2017, n. 262 del 2016, n. 68 del 2016 n. 118 del 2015 e n. 216 del 2008).