Sentenza 21/1967 (ECLI:IT:COST:1967:21)
Massima numero 4523
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PAPALDO - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
28/02/1967; Decisione del
28/02/1967
Deposito del 09/03/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 21/67 D. RIFORMA FONDIARIA - DECRETI DI ESPROPRIAZIONE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.
SENT. 21/67 D. RIFORMA FONDIARIA - DECRETI DI ESPROPRIAZIONE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.
Testo
Nei giudizi incidentali sulla legittimita' costituzionale dei decreti di espropriazione in materia di riforma fondiaria, non e' dato alla Corte costituzionale prendere in considerazione le osservazioni enunciate nel giudizio di merito dal consulente tecnico di parte, ne' quello svolto dai difensori circa l'interpretazione di documenti di causa.
Nei giudizi incidentali sulla legittimita' costituzionale dei decreti di espropriazione in materia di riforma fondiaria, non e' dato alla Corte costituzionale prendere in considerazione le osservazioni enunciate nel giudizio di merito dal consulente tecnico di parte, ne' quello svolto dai difensori circa l'interpretazione di documenti di causa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte