Sentenza 22/1967 (ECLI:IT:COST:1967:22)
Massima numero 4524
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PAPALDO - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
28/02/1967; Decisione del
28/02/1967
Deposito del 09/03/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 22/67 A. EGUAGLIANZA - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI - PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA.
SENT. 22/67 A. EGUAGLIANZA - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI - PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA.
Testo
Il contrasto con il principio di eguaglianza e' rilevabile dal giudice della legittimita' costituzionale, cui e' precluso ogni apprezzamento di merito, solo quando la disparita' di trattamento risultante dal confronto fra la disciplina adottata dal legislatore in ordine a piu' fattispecie relativamente omogenee sia tale da non trovare alcun ragionevole fondamento nella diversita' delle situazioni alle quali ognuna di esse ha inteso provvedere.
Il contrasto con il principio di eguaglianza e' rilevabile dal giudice della legittimita' costituzionale, cui e' precluso ogni apprezzamento di merito, solo quando la disparita' di trattamento risultante dal confronto fra la disciplina adottata dal legislatore in ordine a piu' fattispecie relativamente omogenee sia tale da non trovare alcun ragionevole fondamento nella diversita' delle situazioni alle quali ognuna di esse ha inteso provvedere.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte