Sentenza 22/1967 (ECLI:IT:COST:1967:22)
Massima numero 4525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PAPALDO - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
28/02/1967; Decisione del
28/02/1967
Deposito del 09/03/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 22/67 B. EGUAGLIANZA - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE - LIMITAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA INFORTUNI SUL LAVORO - RAGIONEVOLEZZA DELLA DISCRIMINAZIONE.
SENT. 22/67 B. EGUAGLIANZA - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE - LIMITAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA INFORTUNI SUL LAVORO - RAGIONEVOLEZZA DELLA DISCRIMINAZIONE.
Testo
Non sussiste una irragionevole discriminazione a causa della riduzione della misura del risarcimento del danno stabilita dall'art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, rispetto a quella che spetterebbe ai sensi degli artt. 2043, 2049 e 2054, terzo comma, codice civile, giacche' ad essa fa riscontro una serie di altre norme, anch'esse derogatorie del codice civile, le quali si risolvono in un sensibile beneficio per il lavoratore, sia sotto l'aspetto sostanziale, in quanto garantiscono a lui il risarcimento in ogni caso, pur quando l'infortunio sia occorso per caso fortuito o addirittura per sua colpa, sia sotto quello procedimentale, per l'automaticita' della liquidazione dell'indennizzo che giova a sottrarlo dall'esigenza del promuovimento di apposita azione giudiziaria e della conseguente osservanza delle regole sull'onere della prova. Ne' l'irragionevole discriminazione sussiste rispetto al trattamento praticato ai lavoratori colpiti da infortunio derivante da reato perseguibile d'ufficio (ai quali spetta il risarcimento integrale), poiche' la distinzione e' ricollegata alla diversa gravita' del danno, alla quale corrisponde tra l'altro anche una diminuzione dello scarto fra l'indennita' assicurativa e quella che si sarebbe potuta conseguire alla stregua delle norme comuni.
Non sussiste una irragionevole discriminazione a causa della riduzione della misura del risarcimento del danno stabilita dall'art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, rispetto a quella che spetterebbe ai sensi degli artt. 2043, 2049 e 2054, terzo comma, codice civile, giacche' ad essa fa riscontro una serie di altre norme, anch'esse derogatorie del codice civile, le quali si risolvono in un sensibile beneficio per il lavoratore, sia sotto l'aspetto sostanziale, in quanto garantiscono a lui il risarcimento in ogni caso, pur quando l'infortunio sia occorso per caso fortuito o addirittura per sua colpa, sia sotto quello procedimentale, per l'automaticita' della liquidazione dell'indennizzo che giova a sottrarlo dall'esigenza del promuovimento di apposita azione giudiziaria e della conseguente osservanza delle regole sull'onere della prova. Ne' l'irragionevole discriminazione sussiste rispetto al trattamento praticato ai lavoratori colpiti da infortunio derivante da reato perseguibile d'ufficio (ai quali spetta il risarcimento integrale), poiche' la distinzione e' ricollegata alla diversa gravita' del danno, alla quale corrisponde tra l'altro anche una diminuzione dello scarto fra l'indennita' assicurativa e quella che si sarebbe potuta conseguire alla stregua delle norme comuni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte