Sentenza 22/1967 (ECLI:IT:COST:1967:22)
Massima numero 4526
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PAPALDO - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
28/02/1967; Decisione del
28/02/1967
Deposito del 09/03/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 22/67 C. EGUAGLIANZA - LIMITAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA INFORTUNI SUL LAVORO - PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INFONDATEZZA
SENT. 22/67 C. EGUAGLIANZA - LIMITAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA INFORTUNI SUL LAVORO - PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INFONDATEZZA
Testo
La riduzione della misura del risarcimento del danno stabilita dall'art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, non determina neppure una violazione del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione: per affermare che siffatta norma determina nei riguardi del datore di lavoro una posizione di maggior favore rispetto a quelle in cui viene a trovarsi il lavoratore, sarebbe necessaria una particolareggiata analisi delle varie componenti causali del rischio assicurato e della loro incidenza media sugli infortuni che esula del tutto dai poteri della Corte costituzionale.
La riduzione della misura del risarcimento del danno stabilita dall'art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, non determina neppure una violazione del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione: per affermare che siffatta norma determina nei riguardi del datore di lavoro una posizione di maggior favore rispetto a quelle in cui viene a trovarsi il lavoratore, sarebbe necessaria una particolareggiata analisi delle varie componenti causali del rischio assicurato e della loro incidenza media sugli infortuni che esula del tutto dai poteri della Corte costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte