Sentenza 22/1967 (ECLI:IT:COST:1967:22)
Massima numero 4526
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PAPALDO  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  28/02/1967;  Decisione del  28/02/1967
Deposito del 09/03/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4524  4525  4527  4528  4529  4530  4531


Titolo
SENT. 22/67 C. EGUAGLIANZA - LIMITAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA INFORTUNI SUL LAVORO - PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INFONDATEZZA

Testo
La riduzione della misura del risarcimento del danno stabilita dall'art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, non determina neppure una violazione del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione: per affermare che siffatta norma determina nei riguardi del datore di lavoro una posizione di maggior favore rispetto a quelle in cui viene a trovarsi il lavoratore, sarebbe necessaria una particolareggiata analisi delle varie componenti causali del rischio assicurato e della loro incidenza media sugli infortuni che esula del tutto dai poteri della Corte costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte