Sentenza 22/1967 (ECLI:IT:COST:1967:22)
Massima numero 4527
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PAPALDO  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  28/02/1967;  Decisione del  28/02/1967
Deposito del 09/03/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4524  4525  4526  4528  4529  4530  4531


Titolo
SENT. 22/67 D. LAVORO - PRINCIPIO DI TUTELA DEL LAVORO - PORTATA - LIMITAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA INFORTUNI SUL LAVORO - PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 35, PRIMO COMMA, COST. - INFONDATEZZA

Testo
L'art. 4 del R.D. 17 maggio 1935, n. 1765, non e' in contrasto con l'art. 35 della Costituzione: infatti il principio enunciato dal primo comma di questo articolo nulla aggiunge alle dichiarazioni risultanti dall'art. 1 della Costituzione, nonche' dal secondo comma dell'art. 3 e dell'art. 4, primo comma, collocato com'e' all'inizio del titolo III, solo come funzione introduttrice delle disposizioni che entrano a far parte di questo. Esso vuole, cioe', non gia' determinare i modi e le forme della tutela del lavoro, ma solo enunciare il criterio ispiratore comune alle disposizioni stesse, delle quali ultime esclusivamente sono poi da ritrovare le specificazioni degli oggetti della tutela soleva accordare.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte