Sentenza 22/1967 (ECLI:IT:COST:1967:22)
Massima numero 4528
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PAPALDO  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  28/02/1967;  Decisione del  28/02/1967
Deposito del 09/03/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4524  4525  4526  4527  4529  4530  4531


Titolo
SENT. 22/67 E. PREVIDENZA SOCIALE - LIMITAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA INFORTUNI SUL LAVORO - PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 38, SECONDO COMMA, COST. - INFONDATEZZA

Testo
L'art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, non e' in contrasto con l'art. 38 della Costituzione, il quale pone un principio generale, riguardante tutte le situazioni bisognevoli di prestazioni previdenziali, e pertanto non esclude che la legge disciplini variamente gli ordinamenti che meglio si adeguino in concreto alle particolarita' delle singole situazioni predisponendo i mezzi finanziari all'uopo necessari. D'altronde l'affermazione che la riduzione dell'indennizzo, qual'e' disposta dalla legge denunziata, sia tale da compromettere la soddisfazione delle esigenze di vita non trova riscontro nella legislazione vigente, poiche' questa contempla una serie di provvidenze le quali tendono appunto ad adeguare, almeno in una certa misura, l'entita' dell'indennizzo stesso alle esigenze della vita del lavoratore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte