Sentenza 22/1967 (ECLI:IT:COST:1967:22)
Massima numero 4529
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PAPALDO  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  28/02/1967;  Decisione del  28/02/1967
Deposito del 09/03/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4524  4525  4526  4527  4528  4530  4531


Titolo
SENT. 22/67 F. EGUAGLIANZA - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI - ESONERO DI RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO PER GLI INFORTUNI DERIVANTI DA REATO COMMESSO DA DIPENDENTI NON INCARICATI DELLA DIREZIONE O SORVEGLIANZA DEL LAVORO - IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DISCRIMINAZIONE.

Testo
Da' luogo ad una irragionevole discriminazione rispetto all'art. 2049, codice civile, che stabilisce la piena responsabilita' dei padroni e committenti per il fatto dei loro domestici o commessi, e quindi ad una violazione del principio di eguaglianza, quella parte dell'articolo 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, la quale limita l'esenzione dell'esonero di responsabilita' del datore di lavoro in caso di infortunio del lavoratore in seguito a reato procedibile d'ufficio all'ipotesi in cui il fatto sia stato commesso dal datore medesimo ovvero da un dipendente che rivesta la qualifica di incaricato della direzione o sorveglianza dei lavori.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte