Sentenza 22/1967 (ECLI:IT:COST:1967:22)
Massima numero 4530
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PAPALDO - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
28/02/1967; Decisione del
28/02/1967
Deposito del 09/03/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 22/67 G. EGUAGLIANZA - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE - NORMA CHE CONSENTE AL GIUDICE CIVILE DI ACCERTARE L'AVVENUTA COMMISSIONE DI UN REATO IN CASO DI ESTINZIONE DELL'AZIONE PENALE PER MORTE DELL'IMPUTATO O PER AMNISTIA E NON ANCHE NELL'IPOTESI DI PRESCRIZIONE - IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DISCRIMINAZIONE.
SENT. 22/67 G. EGUAGLIANZA - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE - NORMA CHE CONSENTE AL GIUDICE CIVILE DI ACCERTARE L'AVVENUTA COMMISSIONE DI UN REATO IN CASO DI ESTINZIONE DELL'AZIONE PENALE PER MORTE DELL'IMPUTATO O PER AMNISTIA E NON ANCHE NELL'IPOTESI DI PRESCRIZIONE - IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DISCRIMINAZIONE.
Testo
Da' luogo ad una irrazionale discriminazione, e quindi ad una violazione del principio di eguaglianza, quella parte dell'art. 4, quinto comma, del R.D. 17 agosto 1935 n. 1765, la quale stabilisce che il giudice civile puo' accertare che il fatto che ha determinato l'infortunio avrebbe costituito reato allorche' l'azione penale si e' estinta per morte dell'imputato o per amnistia e non prende invece in considerazione l'analogo caso dell'estinzione per prescrizione.
Da' luogo ad una irrazionale discriminazione, e quindi ad una violazione del principio di eguaglianza, quella parte dell'art. 4, quinto comma, del R.D. 17 agosto 1935 n. 1765, la quale stabilisce che il giudice civile puo' accertare che il fatto che ha determinato l'infortunio avrebbe costituito reato allorche' l'azione penale si e' estinta per morte dell'imputato o per amnistia e non prende invece in considerazione l'analogo caso dell'estinzione per prescrizione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte