Sentenza 22/1967 (ECLI:IT:COST:1967:22)
Massima numero 4531
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PAPALDO  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  28/02/1967;  Decisione del  28/02/1967
Deposito del 09/03/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4524  4525  4526  4527  4528  4529  4530


Titolo
SENT. 22/67 H. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - DICHIARAZIONE DELL'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DERIVATA - FATTISPECIE.

Testo
Alla dichiarazione d'illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, deve seguire, per effetto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che in esecuzione della legge di delegazione 19 gennaio 1963, n. 15, ha emanato il testo unico delle leggi sugli infortuni, nella parte in cui riproduce testualmente le statuizioni dell'art. 4 ritenute affette da tale illegittimita'. Analoga applicazione dell'art. 27 non e' invece necessaria in confronto dell'art. 10 anche agli infortuni agricoli, dato che si tratta di una vera norma di rinvio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27