Sentenza 23/1967 (ECLI:IT:COST:1967:23)
Massima numero 4532
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  28/02/1967;  Decisione del  28/02/1967
Deposito del 09/03/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4533  4534


Titolo
SENT. 23/67 A. LEGGI - IRRETROATTIVITA' - PRINCIPIO COSTITUZIONALIZZATO SOLTANTO PER LA MATERIA PENALE.

Testo
Il principio della non retroattivita' della legge e' stato costituzionalizzato, nell'art. 25 della Costituzione, soltanto riguardo alla materia penale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte