Sentenza 23/1967 (ECLI:IT:COST:1967:23)
Massima numero 4532
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
28/02/1967; Decisione del
28/02/1967
Deposito del 09/03/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 23/67 A. LEGGI - IRRETROATTIVITA' - PRINCIPIO COSTITUZIONALIZZATO SOLTANTO PER LA MATERIA PENALE.
SENT. 23/67 A. LEGGI - IRRETROATTIVITA' - PRINCIPIO COSTITUZIONALIZZATO SOLTANTO PER LA MATERIA PENALE.
Testo
Il principio della non retroattivita' della legge e' stato costituzionalizzato, nell'art. 25 della Costituzione, soltanto riguardo alla materia penale.
Il principio della non retroattivita' della legge e' stato costituzionalizzato, nell'art. 25 della Costituzione, soltanto riguardo alla materia penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte