Sentenza 23/1967 (ECLI:IT:COST:1967:23)
Massima numero 4534
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  28/02/1967;  Decisione del  28/02/1967
Deposito del 09/03/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4532  4533


Titolo
SENT. 23/67 C. REGIONE SICILIANA - RIFORMA FONDIARIA - LEGGE REGIONALE 18 MARZO 1966 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1965, N. 21, CONCERNENTE LA TRASFORMAZIONE DELL'E.R.A.S. IN ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A.) - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 81 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non viola la disposizione dell'art. 81 della Costituzione la legge regionale la quale non prevedeva la copertura della spesa derivante dalla sua applicazione, ma disponga che detta spesa gravi sul bilancio di un ente pubblico dotato di autonomia finanziaria e di gestione. (Nella specie la Corte ha ritenuto che non violasse l'art. 81 Cost. la legge regionale siciliana approvata il 18 marzo 1966, la quale ha disposto che le nuove spese, conseguenti alla sua attuazione, fossero iscritte nel bilancio dell'E.S.A., avente amministrazione finanziaria distinta da quella regionale, salvi i contributi che la Regione medesima vorra' disporre con altra legge appositamente approvata).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Altri parametri e norme interposte