Sentenza 24/1967 (ECLI:IT:COST:1967:24)
Massima numero 4536
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
28/02/1967; Decisione del
28/02/1967
Deposito del 09/03/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
4535
Titolo
SENT. 24/67 B. LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - LEGGE 18 GIUGNO 1931, N. 987, ART. 1 - AUTORIZZAZIONE PREFETTIZIA PER L'IMPIANTO DI VIVAI E PER IL COMMERCIO DI PIANTE E DI SEMI - DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA SUFFICIENTEMENTE DELIMITATA - OSSERVANZA DELLA RISERVA DI LEGGE EX ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 24/67 B. LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - LEGGE 18 GIUGNO 1931, N. 987, ART. 1 - AUTORIZZAZIONE PREFETTIZIA PER L'IMPIANTO DI VIVAI E PER IL COMMERCIO DI PIANTE E DI SEMI - DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA SUFFICIENTEMENTE DELIMITATA - OSSERVANZA DELLA RISERVA DI LEGGE EX ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, non e' in contrasto con l'art. 41 della Costituzione neppure sotto il profilo del rispetto della riserva di legge. Esso, infatti, determina sufficentemente i criteri e le direttive atte a contenere in un ambito ben delineato l'esercizio tanto dell'attivita' normativa secondaria, quanto di quella particolare e concreta di esecuzione affidata al Governo, evitando che esse si svolgono in modo assolutamente arbitrario. E questa Corte ha gia' ritenuto che la riserva di legge riferendosi a limiti sui mezzi o su attivita' rivolte alla produzione economica, non esige che l'intera disciplina dei rapporti venga regolata con atto nominativo del Parlamento (sent. n. 4 del 1962).
L'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, non e' in contrasto con l'art. 41 della Costituzione neppure sotto il profilo del rispetto della riserva di legge. Esso, infatti, determina sufficentemente i criteri e le direttive atte a contenere in un ambito ben delineato l'esercizio tanto dell'attivita' normativa secondaria, quanto di quella particolare e concreta di esecuzione affidata al Governo, evitando che esse si svolgono in modo assolutamente arbitrario. E questa Corte ha gia' ritenuto che la riserva di legge riferendosi a limiti sui mezzi o su attivita' rivolte alla produzione economica, non esige che l'intera disciplina dei rapporti venga regolata con atto nominativo del Parlamento (sent. n. 4 del 1962).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte