Sentenza 25/1967 (ECLI:IT:COST:1967:25)
Massima numero 4537
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  28/02/1967;  Decisione del  28/02/1967
Deposito del 09/03/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4538  4539  4540  4541


Titolo
SENT. 25/67 A. COMMERCIO - PREZZI - LEGGE 30 SETTEMBRE 1920, N. 1349, ART. 13 CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA PER LE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA' DEI PREZZI - POTERI DEL PREFETTO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 25, PRIMO COMMA, 102 E 112 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 13 della legge 30 settembre 1920, n. 1349, nel testo modificato dall'art. 5 del R.D.L. 11 gennaio 1923, n. 138, in riferimento agli artt. 112, 25, secondo comma, 3 e 102 della Costituzione, non e' fondata, in quanto non e' esatto che la disposizione impugnata attribuisca al Prefetto il potere discrezionale di accogliere e respingere la domanda di conciliazione amministrativa per i reati previsti in quella normativa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 112

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 102

Altri parametri e norme interposte