Sentenza 25/1967 (ECLI:IT:COST:1967:25)
Massima numero 4538
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  28/02/1967;  Decisione del  28/02/1967
Deposito del 09/03/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4537  4539  4540  4541


Titolo
SENT. 25/67 B. COMMERCIO - PREZZI - LEGGE 30 SETTEMBRE 1920, N. 1349, ART. 13 - CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA PER LE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA' DEI PREZZI - INESISTENZA DI UN POTERE DISCREZIONALE DEL PREFETTO DI ACCOGLIERE O RESPINGERE LA DOMANDA, DI STABILIRE LA SOMMA DA PAGARE SENZA ALCUN LIMITE, NE' MINIMO NE' MASSIMO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 25, PRIMO COMMA, 102 E 112 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La disposizione di cui all'art. 13 della legge 30 settembre 1920, n. 1349, nel testo modificato dall'art. 5 del R.D.L. 11 gennaio 1923, n. 138, non attribuisce al prefetto il potere discrezionale di accogliere o respingere la domanda di conciliazione amministrativa per i reati previsti in quella normativa, in quanto una interpretazione in tal senso non trova riscontro alcuno nel testo della norma; ne' puo' avere valore il fatto che il decreto prefettizio adoperi la formula "considerato che non sussistono motivi per respingere l'istanza"; ne', infine, una potesta' siffatta e' deducibile da un preteso "collegamento sistematico" fra la norma in questione e quelle altre norme dell'ordinamento (art. 14 legge 7 gennaio 1929, n. 4; art. 41 T.U. delle leggi sulla pesca; ecc.) che esplicitamente la prevedono per i casi in esse regolati: non sussiste, infatti, alcun elemento che valga a costituire un legame idoneo, dal punto di vista logico e giuridico, a far estendere ad altre norme, come principio generale valido per tutte, una disposizione che si presenta invece, per speciali esigenze, come propria e particolare di alcuna di esse, sulla cui legittimita' la Corte non e' in questo giudizio chiamata a pronunciarsi. Riconosciuta l'inesistenza in base alla norma di cui all'art. 13 di un potere discrezionale del Prefetto di accogliere o respingere la domanda di conciliazione amministrativa per i reati previsti in quella normativa, rimane assorbita ogni considerazione circa gli effetti, di diritto sostanziale e processuale, che da quel potere sarebbero conseguiti (esistenza o inesistenza del reato subordinata alla decisione amministrativa di accoglimento o di rigetto; disuguaglianza nell'assoggettamento o meno dei cittadini alla giurisdizione penale; disparita' di trattamento fra i casi regolati dalla norma in questione e quelli che rientrano nella disciplina dell'art. 162 cod. pen.; ecc.) e circa i principi costituzionali dei quali si e' denunziata la violazione (artt. 112, 25, 3 e 102 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte