Sentenza 25/1967 (ECLI:IT:COST:1967:25)
Massima numero 4539
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
28/02/1967; Decisione del
28/02/1967
Deposito del 09/03/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 25/67 C. COMMERCIO - PREZZI - LEGGE 30 SETTEMBRE 1920, N. 1349, ART. 13 - CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA PER LE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA' DEI PREZZI - INESISTENZA DI UN POTERE DISCREZIONALE DEL PREFETTO DI ACCOGLIERE O RESPINGERE LA DOMANDA, DI STABILIRE LA SOMMA DA PAGARE SENZA ALCUN LIMITE, NE' MINIMO, NE' MASSIMO - INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE.
SENT. 25/67 C. COMMERCIO - PREZZI - LEGGE 30 SETTEMBRE 1920, N. 1349, ART. 13 - CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA PER LE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA' DEI PREZZI - INESISTENZA DI UN POTERE DISCREZIONALE DEL PREFETTO DI ACCOGLIERE O RESPINGERE LA DOMANDA, DI STABILIRE LA SOMMA DA PAGARE SENZA ALCUN LIMITE, NE' MINIMO, NE' MASSIMO - INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE.
Testo
La disposizione di cui all'art. 13 della legge 30 settembre 1920, n. 1349, nel testo modificato dall'art. 5 del R.D.L. 11 gennaio 1923, n. 138, non attribuisce al prefetto il potere di stabilire discrezionalmente la somma pagata, a titolo di conciliazione amministrativa per i reati previsti in quella normativa, "senza limite, ne' minimo ne' massimo", in quanto in tale disposizione il primo ed il secondo comma l'uno che determina il minimo e il massimo della pena pecuniaria, l'altro che, immediatamente dopo, stabilisce la possibilita' della conciliazione amministrativa in base al pagamento della somma, (che "a titolo di pena pecuniaria" sara' fissata dal prefetto) si presentano uniti in una correlazione testuale o logica cosi' evidente da escludere che il secondo comma assuma tale funzione autonoma da autorizzare il prefetto a prescindere dai limiti di penalita' fissati dal primo. L'attribuzione al prefetto di quel potere non puo' ritenersi prevista dall'art. 13 della legge 30 settembre 1920, n. 1349, nel testo modificato dall'art. 5 del R.D.L. 11 gennaio 1923, n. 138, in quanto non soltanto si presenterebbe senza alcuna ragionevole spiegazione, ma se fosse da ammettere, importerebbe l'assurdo di una legge che alla autorita' giurisdizionale, la quale dichiara l'illecito e le sue conseguenze con tutte le garanzie e le forme di un regolare procedimento, avrebbe imposto il limite minimo e massimo della pena da irrogare, mentre all'autorita' prefettizia, a conclusione della sua sommaria deliberazione amministrativa, avrebbe lasciato piena liberta' di fissare la pena pecuniaria senza alcun limite.
La disposizione di cui all'art. 13 della legge 30 settembre 1920, n. 1349, nel testo modificato dall'art. 5 del R.D.L. 11 gennaio 1923, n. 138, non attribuisce al prefetto il potere di stabilire discrezionalmente la somma pagata, a titolo di conciliazione amministrativa per i reati previsti in quella normativa, "senza limite, ne' minimo ne' massimo", in quanto in tale disposizione il primo ed il secondo comma l'uno che determina il minimo e il massimo della pena pecuniaria, l'altro che, immediatamente dopo, stabilisce la possibilita' della conciliazione amministrativa in base al pagamento della somma, (che "a titolo di pena pecuniaria" sara' fissata dal prefetto) si presentano uniti in una correlazione testuale o logica cosi' evidente da escludere che il secondo comma assuma tale funzione autonoma da autorizzare il prefetto a prescindere dai limiti di penalita' fissati dal primo. L'attribuzione al prefetto di quel potere non puo' ritenersi prevista dall'art. 13 della legge 30 settembre 1920, n. 1349, nel testo modificato dall'art. 5 del R.D.L. 11 gennaio 1923, n. 138, in quanto non soltanto si presenterebbe senza alcuna ragionevole spiegazione, ma se fosse da ammettere, importerebbe l'assurdo di una legge che alla autorita' giurisdizionale, la quale dichiara l'illecito e le sue conseguenze con tutte le garanzie e le forme di un regolare procedimento, avrebbe imposto il limite minimo e massimo della pena da irrogare, mentre all'autorita' prefettizia, a conclusione della sua sommaria deliberazione amministrativa, avrebbe lasciato piena liberta' di fissare la pena pecuniaria senza alcun limite.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 112
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte