Sentenza 25/1967 (ECLI:IT:COST:1967:25)
Massima numero 4540
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  28/02/1967;  Decisione del  28/02/1967
Deposito del 09/03/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4537  4538  4539  4541


Titolo
SENT. 25/67 D. LEGGE - INCONVENIENTI INERENTI ALLA SUA CONCRETA APPLICAZIONE - POSSIBILE DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI CASI IN CERTO MODO IDENTICI - ESTRANEITA' AL SINDACATO DI LEGITTIMITA' SOTTO IL PROFILO DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - FATTISPECIE - LEGGE 30 SETTEMBRE 1920, N. 1349, ART. 13.

Testo
Le censure mosse al potere del prefetto di determinare discrezionalmente la somma da pagare a titolo di conciliazione amministrativa, nel senso che questa venga di fatto accordata a condizioni diverse in situazioni identiche, ovvero nel senso che il pagamento di somme diverse entro limiti discrezionali si traduca di fatto in trattamenti differenziali dei contravventori, per cui si avrebbe violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione hanno riferimento non alla norma ma ai particolari della sua applicazione concreta, con le valutazioni e decisioni singole che essa necessariamente comporta, e non possono pertanto riguardare il giudizio di legittimita' costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte