Sentenza 26/1967 (ECLI:IT:COST:1967:26)
Massima numero 4542
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  28/02/1967;  Decisione del  28/02/1967
Deposito del 09/03/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 26/67. LAVORO - LEGGE DI DELEGAZIONE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO ("ERGA OMNES") AI LAVORATORI - AZIENDE DI CREDITO - D.P.R. 2 GENNAIO 1962, N. 934 - OBBLIGATORIETA' DEL NONO COMMA DELL'ART. 41 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DI CREDITO 1 AGOSTO 1955 - OBBLIGO DI SEGNALARE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI "IL LAVORO STRAORDINARIO DI QUALSIASI NATURA" - ESTRANEITA' AI FINI INDICATI NELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741, di carattere eccezionale e transitorio, pone al Governo nell'esercizio del potere legislativo delegato, dei limiti che possono riassumersi nella finalita' di garantire ai lavoratori, anche non iscritti alle associazioni sindacali, minimi inderogabili di trattamento economico e normativo. Ne consegue che restano fuori dell'ambito della delegazione non soltanto le clausole dei contratti collettivi contrarie a norme imperative di legge, ma anche quelle che non siano necessarie ad assicurare al lavoratore un'esistenza corrispondente alla dignita' della persona umana o non attengano alla diretta disciplina dei rapporti di lavoro, o non si rivelino strettamente necessarie al conseguimento dei fini che la legge ha voluto perseguire. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 934, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il comma nove dell'art. 41 del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende di credito 1 agosto 1955, il quale dispone che "il lavoro straordinario di qualsiasi natura, escluso quello inerente alle chiusure periodiche dei conti, dovra' essere previamente segnalato dalle aziende alle organizzazioni sindacali dei lavoratori" in riferimento agli artt. 1 e 8 della legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741 e in relazione agli artt. 76 e 77 Cost. Questo "dovere di avviso", infatti, non appare strettamente necessario al fine di evitare lo sfruttamento fisico e psichico dei dipendenti delle aziende di credito - che e' certamente da porre tra quelli perseguiti dalla legge di delegazione - fine che e' invece direttamente raggiunto mediante le norme sostanziali contenute nel medesimo art. 41.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte