Concorrenza - Nozione corrispondente a quella operante in ambito europeo - Ricomprensione in essa sia delle misure legislative di tutela (in senso proprio) che di promozione (concorrenza "nel mercato"), che di apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza "per il mercato").
La nozione di "concorrenza" di cui al secondo comma, lett. e), dell'art. 117 Cost., non può non riflettere quella operante in ambito europeo. Essa comprende, pertanto, sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione, volte a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza "nel mercato"), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza "per il mercato"). (Precedenti citati: sentenze n. 137 del 2018, n. 83 del 2018, n. 291 del 2012, n. 200 del 2012 e n. 45 del 2010).
Rientra nella competenza legislativa esclusiva statale per la tutela della concorrenza definire i punti di equilibrio fra il libero esercizio delle attività economiche e gli interessi pubblici con esso interferenti. (Precedente citato: sentenza n. 265 del 2016).