Sentenza 192/2024 (ECLI:IT:COST:2024:192)
Massima numero 46522
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  14/11/2024;  Decisione del  14/11/2024
Deposito del 03/12/2024; Pubblicazione in G. U. 04/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46479  46480  46481  46482  46483  46484  46485  46486  46487  46488  46489  46490  46491  46492  46493  46494  46495  46496  46497  46498  46499  46500  46501  46502  46503  46504  46505  46506  46507  46508  46509  46510  46511  46512  46513  46514  46515  46516  46517  46518  46519  46520  46521  46523  46524  46525  46526  46527  46528  46529  46530  46531  46532  46533  46534  46535  46536  46537


Titolo
Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Disegno di legge per l'attuazione delle intese - Prevista deliberazione delle Camere - Ricorso delle Regioni Toscana e Campania - Lamentata violazione delle procedure relative all'approvazione delle leggi - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 215015).

Testo

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Toscana e Campania in riferimento gli artt. 5, 70 e 72 Cost. e al principio di leale collaborazione, dell’art. 2, comma 8, della legge n. 86 del 2024, che disciplina il disegno di legge per l’attuazione delle intese necessarie per l’attuazione dell’autonomia differenziata prevista dall’art. 116, terzo comma, Cost. La disposizione impugnata prevede, ai sensi del citato art. 116, che il disegno di legge sia trasmesso alle Camere per la deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. Sebbene la lettera dell’ultimo periodo dell’art. 116, terzo comma, Cost. non sia univoca, la ratio di tale disposizione, inserita nel sistema costituzionale, conduce ad escludere che essa intenda attribuire alle Camere un potere di mera approvazione o rifiuto dell’intesa, escludendo la possibilità di introdurre emendamenti. La legge di differenziazione è abilitata a derogare al riparto costituzionale di competenza, privando le Camere del loro potere legislativo, con riferimento ad una determinata regione e a determinate funzioni; dunque, in assenza di chiari elementi testuali in senso contrario, l’art. 116, terzo comma, Cost. va inteso nel senso di non prevedere una legge di mera approvazione dell’intesa, perché l’interpretazione alternativa svuoterebbe il ruolo delle Camere e irrigidirebbe il procedimento di differenziazione, che potrebbe chiudersi solo con l’approvazione o la bocciatura dell’intesa. Qualora le Camere intendessero apportare modifiche sostanziali all’accordo concluso, esso dovrà essere rinegoziato tra il Governo e la regione richiedente, il cui consenso è elemento essenziale della procedura.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 72

Costituzione  art. 116  co. 3

Altri parametri e norme interposte