Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Disegno di legge per l'attuazione delle intese - Prevista deliberazione delle Camere - Ricorso delle Regioni Toscana e Campania - Lamentata violazione delle procedure relative all'approvazione delle leggi - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 215015).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Toscana e Campania in riferimento gli artt. 5, 70 e 72 Cost. e al principio di leale collaborazione, dell’art. 2, comma 8, della legge n. 86 del 2024, che disciplina il disegno di legge per l’attuazione delle intese necessarie per l’attuazione dell’autonomia differenziata prevista dall’art. 116, terzo comma, Cost. La disposizione impugnata prevede, ai sensi del citato art. 116, che il disegno di legge sia trasmesso alle Camere per la deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. Sebbene la lettera dell’ultimo periodo dell’art. 116, terzo comma, Cost. non sia univoca, la ratio di tale disposizione, inserita nel sistema costituzionale, conduce ad escludere che essa intenda attribuire alle Camere un potere di mera approvazione o rifiuto dell’intesa, escludendo la possibilità di introdurre emendamenti. La legge di differenziazione è abilitata a derogare al riparto costituzionale di competenza, privando le Camere del loro potere legislativo, con riferimento ad una determinata regione e a determinate funzioni; dunque, in assenza di chiari elementi testuali in senso contrario, l’art. 116, terzo comma, Cost. va inteso nel senso di non prevedere una legge di mera approvazione dell’intesa, perché l’interpretazione alternativa svuoterebbe il ruolo delle Camere e irrigidirebbe il procedimento di differenziazione, che potrebbe chiudersi solo con l’approvazione o la bocciatura dell’intesa. Qualora le Camere intendessero apportare modifiche sostanziali all’accordo concluso, esso dovrà essere rinegoziato tra il Governo e la regione richiedente, il cui consenso è elemento essenziale della procedura.