Sentenza 30/1967 (ECLI:IT:COST:1967:30)
Massima numero 4546
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
16/03/1967; Decisione del
16/03/1967
Deposito del 22/03/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 30/67 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - SOPRAVVENIENZA DI LEGGE CHE ABROGA LE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
SENT. 30/67 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - SOPRAVVENIENZA DI LEGGE CHE ABROGA LE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
Testo
L'emanazione della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, modificatrice delle norme sul contenzioso amministrativo e abolitrice della competenza delle giurisdizioni provinciali amministrative nella materia di tale contenzioso, non determina la necessita' di un riesame, da parte del Consiglio di Stato che, anteriormente all'emanazione di quella legge, l'aveva sollevata, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 203, contenente norme sulla composizione della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, e dell'art. 83, terzo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 delle leggi sulle elezioni comunali. Infatti, l'art. 8 della legge stabilisce che questa non ha applicazione per i giudizi che abbiano superato, al momento della sua entrata in vigore, la fase di competenza della giunta.
L'emanazione della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, modificatrice delle norme sul contenzioso amministrativo e abolitrice della competenza delle giurisdizioni provinciali amministrative nella materia di tale contenzioso, non determina la necessita' di un riesame, da parte del Consiglio di Stato che, anteriormente all'emanazione di quella legge, l'aveva sollevata, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 203, contenente norme sulla composizione della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, e dell'art. 83, terzo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 delle leggi sulle elezioni comunali. Infatti, l'art. 8 della legge stabilisce che questa non ha applicazione per i giudizi che abbiano superato, al momento della sua entrata in vigore, la fase di competenza della giunta.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte